Nella vita di ciascuno può capitare di rivolgersi ad un avvocato. Questo non è sempre indice di un problema. Questa figura professionale, infatti, può guidarci nella corretta applicazione di una procedura di legge, nell’ottenimento di un risarcimento, o semplicemente nel compimento di una pratica complessa.
Può capitare poi di rivolgerci a lui in veste preventiva. In questo caso, noi che non conosciamo a fondo la normativa, vorremmo sapere se è possibile portare avanti una pretesa in sede giudiziaria. Percepiamo di essere nel giusto, crediamo fortemente di avere diritto a ottenerla, e che la pretesa ci debba essere riconosciuta.
È ovvio che ci farebbe piacere vedere il professionista di fronte a noi ottimista ed allegro. Un po’ come se il meteorologo ci rassicurasse del tempo splendido previsto per il fine settimana, quando andremo in montagna. Sarebbe molto soddisfacente ascoltarlo affermare che si tratterà di una passeggiata, che la nostra pretesa è sacrosanta e che è una follia che in questo Paese si permetta a persone così nel giusto di subire certi pregiudizi. Ora lo dice persino la Cassazione che l’avvocato risarcisce se non ci fornisce queste informazioni. In particolare, è l’ordinanza n. 34993 della Sesta Sezione civile del 17 Novembre 2021 a dichiararlo.
Il rischio cui andiamo incontro
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L’incarico professionale che viene conferito all’avvocato per la gestione di una pratica prevede l’insorgere di alcuni obblighi. Questi derivano direttamente dagli articoli 1176 e 2236 del Codice Civile. In sintesi, tra i vari doveri che insorgono, vi è anche quello di diligenza nell’attività prestata. È sancita inoltre la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale in caso di dolo o colpa grave. Nel caso concreto, la Cassazione ha dichiarato responsabile un avvocato, sancendo che può essere chiamato a risarcire il cliente per il danno causato se non lo avverte delle scarse probabilità di successo di una lite e dei potenziali danni che potrebbero sorgere. Infatti, deve esporre all’assistito tutte le situazioni potenzialmente sfavorevoli che potrebbero insorgere. È chiamato ad informarlo, sollecitarlo ed eventualmente dissuaderlo. A mostrare i limiti ostativi e le situazioni sfavorevoli cui potrebbe andare incontro e, soprattutto, che potrebbero causargli dei danni.
In questi casi sta infatti all’avvocato mantenere un profilo razionale e disinteressato. Perché all’ingiustizia che pensiamo di aver subito, potrebbe aggiungersene una ulteriore.
Ci si potrebbe chiedere quale sia il grado di diligenza richiesta. Questa è commisurata alla natura dell’attività. Dunque è necessario osservare il caso concreto. La responsabilità del prestatore d’opera nasce in caso di dolo o colpa grave. Ovviamente, in casi plateali, la colpa grave di un professionista può rappresentare una soglia piuttosto facile da dimostrare. In questo caso, il cliente che vuole agire per ottenere il risarcimento del danno subito per causa del professionista, ha l’onere di provare il danno, la colpa dell’avvocato, ed anche il nesso di causalità tra l’azione od omissione e danno.
Ora lo dice persino la Cassazione che l’avvocato risarcisce se non ci fornisce queste informazioni
Nel nostro ordinamento non esiste un criterio del precedente. Di per sé l’Ordinanza della Cassazione non crea diritto. Ma dimostra come viene interpretato un principio di legge dal più eminente grado della giustizia, ovvero la Corte di Cassazione. La pretesa di un cliente che non era stato messo a conoscenza dall’avvocato delle scarse probabilità di successo, e che abbia subito per questo un danno (se vi è un nesso causale), porta al risarcimento da danno contrattuale.
Se dovessimo chiedere l’assistenza di un avvocato, è un ottimo punto di partenza.
Forse non lo sappiamo, ma l’avvocato è gratis in questi casi.