Il Giudice di Pace di Firenze, in una recentissima sentenza, sulla questione autovelox, ha ribadito la necessità che essi siano omologati. Inoltre, ha precisato come gravi sulla P.A. l’onere probatorio per quanto attiene alla legittimità della pretesa sanzionatoria. In primis, quindi, il G.D.P. ha ribadito che anche gli autovelox debbano essere in regola. Infatti, l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Dette apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a procedura di omologazione.
Questa è disciplinata dall’art. 192 CdS, con la conseguenza che ogni altra procedura difforme rispetto quanto stabilito dal predetto articolo deve ritenersi illegittima. Per quanto attiene, poi, alla prova che l’apparecchiatura di rilevamento sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta omologazione, essa grava sulla Pubblica Amministrazione. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, in sentenza n. 11869/2020. Con essa si ricorda che l’onere della prova con riguardo alle multe fatte con autovelox grava, appunto sulla P. A.
Sentenza del Giudice di Pace di Firenze
Indice dei contenuti
La questione dell’onere della prova con riguardo alle multe fatte con autovelox, è stata affrontata in sentenza n. 1309/2020 del G.D.P. di Firenze, del 9 luglio 2020. Con essa, è stato accolto il ricorso di una conducente che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della Prefettura. Quest’ultima, aveva respinto il ricorso contro il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Provinciale a seguito della violazione di eccesso di velocità. Nella vicenda processuale, la ricorrente tirava in ballo entrambe le questioni su menzionate, ossia quella dell’omologazione del dispositivo e quella relativa all’onere della prova.
Il Giudice accoglieva il ricorso, sottolineando che la P.A. è tenuta a provare la fondatezza dei fatti posti a fondamento della propria pretesa sanzionatoria. Ciò, ai sensi dell’art. 2697, 1° comma, c.c.. A fronte di detta regola, nel caso di specie, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, veniva accolta l’opposizione e annullata l’ordinanza ingiunzione.