Nonostante l’assegno unico sia entrato in vigore già dal 1°marzo 2022 continuano ad esserci alcuni dubbi chiariti poi puntualmente dall’Istituto previdenziale. Come ad esempio quelli inerenti ai dati da inserire nella domanda per non rischiare la sospensione dell’erogazione.
Infatti proprio con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, l’INPS fornisce dei chiarimenti molto interessanti. Com’è ormai noto, l’assegno unico è un beneficio economico mensile attribuito alle famiglie, per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo. La sua misura dipende in buona parte dall’indicatore della situazione economica equivalente, ovvero dall’ISEE. Sono previste infatti delle ipotesi in cui l’importo può subire delle maggiorazioni e proprio per questo è intervenuto l’INPS per maggiori delucidazioni. In particolare è prevista una maggiorazione di 30 euro per ciascun minore, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. Tale importo spetta in misura piena se hanno un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, riducendosi poi gradualmente fino ad annullarsi. Ovvero in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per i livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Quali redditi rilevano ai fini della maggiorazione?
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Per la maggiorazione dell’assegno è necessario tenere conto dei redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa. Ovvero dei redditi posseduti al momento di presentazione della domanda. Sono poi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL. Si richiede come condizione, che il soggetto ne sia percettore al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Rileva inoltre anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia. Spetta infine anche alle famiglie con genitori lavoratori agricoli autonomi.
Oltre alle famiglie che non superano 40.000 euro di ISEE arrivano maggiorazioni di 100 euro dall’INPS per questi nuclei a prescindere dall’età dei figli
Ma oltre all’ipotesi sopra descritta, il D.Lgs. n. 230/2021 prevede maggiorazioni che tengano conto anche della numerosità del nucleo familiare. L’art.4, comma 3 prevede una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili. Tale maggiorazione spetterà in misura piena qualora il nucleo familiare presenti un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Mentre si ridurrà gradualmente fino a raggiungere un valore di 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’importo dell’assegno unico rimane inalterato. Oltre alle famiglie che non superano un determinato reddito, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo per le famiglie numerose. In particolare con 4 o più figli. Per la determinazione del numero dei figli sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo familiare. Pertanto qualora si abbiano 4 figli, di cui tre minori e uno di anni 27 convivente nel nucleo familiare, spetterà comunque la maggiorazione. In mancanza di ISEE si dovrà fare riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato.
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