Oltre all’assegno di mantenimento all’ex coniuge divorziato spetta anche questa corposa somma di denaro

divorzio

Il divorzio pone fine al matrimonio, ma non sempre anche ai rapporti che intercorrono tra i due ex coniugi. Quello economicamente più forte, in determinati casi, è tenuto a versare un assegno di mantenimento all’altro. Ma in alcuni casi oltre all’assegno di mantenimento all’ex coniuge spettano anche altre somme. A determinate condizioni, infatti, uno dei due coniugi ha diritto anche ad un’ulteriore tutela: ricevere una quota del TFR dell’altro. La Legge sul Divorzio, infatti, prevede diversi benefici per il coniuge che, dopo il divorzio non ha i mezzi per sostenersi da solo. Tra gli altri ricordiamo l’assegno successorio e l’eventuale pensione di reversibilità.

Dopo il divorzio ancora mantenimento

Anche se il TFR arriva anni dopo il divorzio, se il lavoratore che lo riceve è divorziato e versa all’ex coniuge l’assegno di mantenimento, dovrà corrispondergli anche una quota della liquidazione. Ma non a tutti i divorziati spetta mettere le mani sulla buonuscita dell’altro. E’ necessario rispettare determinate condizioni per averne diritto, quali:

  • percepire assegno di mantenimento periodico (l’una tantum di liquidazione non vale);
  • non essere convolati a nuove nozze.

Se si lascia il lavoro ma si ha un ex coniuge single che percepisce assegno di mantenimento si dovrà corrispondere anche parte del TFR ricevuto.

Oltre all’assegno di mantenimento all’ex coniuge divorziato spetta anche questa corposa somma di denaro

Per ricevere la sua parte di TFR l’ex coniuge dovrà presentare apposita istanza al Tribunale che verificherà il reale diritto. Dovranno essere accertati i due requisiti che la Legge sul Divorzio richiede e che abbiamo elencato nel precedente paragrafo. Ma quale quota di TFS spetta all’ex coniuge? Spetterà il 40% della liquidazione ma solo in riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.

Innanzitutto, quindi, il TFR da corrispondere va rapportato all’arco della durata del matrimonio coincidente con il lavoro da cui deriva. E limitatamente agli anni che si sovrappongono rapportare il 40% spettante. Nel periodo di coincidenza, in ogni caso, va considerato anche tutto quello della separazione legale dei coniugi. Non è in sede di separazione, infatti, che il matrimonio si scioglie. Il vincolo matrimoniale viene meno solo con la sentenza di divorzio.

In conclusione

Al coniuge divorziato che non si è risposato e che percepisce assegno di mantenimento periodico spetta anche una quota del TFR dell’altro. Tale quota si calcola in riferimento agli anni di lavoro che hanno coinciso con il matrimonio, fino alla sentenza di divorzio. Questo fa comprendere che in presenza di un matrimonio molto lungo il divorziato può avere diritto ad una somma che potrebbe essere anche molto corposa.

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