Il nostro legislatore da sempre mostra un particolare interesse per le categorie dei soggetti più fragili prevedendo diverse misure. Tuttavia non sempre si è a conoscenza di tutti i diritti spettanti e di tutte le forme di tutela previste dal nostro sistema previdenziale e tributario. Se in linea di massima quasi tutti sanno della possibilità di godere dell’IVA agevolata per l’acquisto di numerosi prodotti, altri benefici rimangono in sordina. Come ad esempio la possibilità di ottenere dal proprio Comune gratuitamente un posto per parcheggiare nei pressi della propria abitazione, presentando una semplice domanda. Oppure la possibilità di ottenere oltre a 400 euro di rimborso per le spese d’assistenza sostenute per il familiare disabile, aiuti per vivere meglio.
Ma il legislatore ha pensato anche alle ipotesi in cui il titolare di Legge 104 rimanga solo e debba sostenere il peso di importanti tassazioni. Ovvero dover pagare l’imposta su quanto un suo genitore, un marito/moglie o qualsiasi altra persona cara abbia deciso di lasciargli per un suo futuro sostegno.
Oltre a vedove e figli anche i titolari di Legge 104 non pagheranno imposte all’Agenzia delle Entrate sotto questa soglia
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Infatti le persone che ricevono in donazione o in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari sono obbligati a pagare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta da pagare si prevedono differenti aliquote a seconda del grado di parentela tra il donante e donatario, erede e de cuius. Ad esempio per i trasferimenti in favore del coniuge o parenti in linea retta si pagherà un’aliquota del 4% sul valore netto eccedente la quota di 1 milione di euro. Ma oltre a vedove e figli,
il nostro sistema tributario per agevolare le persone più fragili, con disabilità grave certificata ha previsto un trattamento agevolato. Ovvero, l’imposta dovuta dal beneficiario della donazione o dall’erede si applicherà soltanto sulla parte ereditata o donata che eccede l’importo di 1.500.000 euro. Ma non è tutto. La Legge n.112/2016 prevede che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti dei beni gravati da un vincolo di destinazione. Nonché nei fondi speciali o nei trust. Ma la condizione necessaria per godere dell’esenzione è che il vincolo di destinazione, il trust e il fondo speciale abbiano come scopo l’interesse del disabile. In particolare l’inclusione, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.
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