Al giorno d’oggi sono sempre più diffusi i contratti di vendita di beni e servizi online. Non solo, normalmente i contratti moderni sono definiti di massa o per adesione. Nel senso che tra cliente che acquista e azienda che produce il bene o il servizio non esiste una vera e propria trattativa. Infatti, le parti, per la grande maggioranza, oggi stipulano i contratti secondo uno schema fisso. Una parte, l’azienda economicamente forte, predispone un modello contrattuale che l’altra parte, l’acquirente, si limita a sottoscrivere.
Questo procedimento, oggi assolutamente prevalente, può essere davvero pericoloso per l’acquirente che è normalmente un consumatore persona fisica. Allora, la legge prevede una serie di tutele specifiche ed efficaci per evitare che il consumatore sia pregiudicato dalla posizione di forza dell’azienda che vende beni e servizi. In particolare, il Codice del Consumo prevede una serie di obblighi in capo alle aziende, e di diritti in favore del consumatore. Questo al fine di riequilibrare la disparità di forza contrattuale.
Oltre a restituirlo e a chiederne la sostituzione, chi compra un bene difettoso o consegnato in ritardo può ricevere un’altra cospicua somma di denaro
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Particolarmente interessanti sono due diritti che ha il consumatore nei confronti dell’azienda produttrice del bene o del servizio. Il primo è quello di restituire il bene acquistato attraverso il c.d. recesso di pentimento. In 14 giorni lavorativi il consumatore che ha acquistato un bene o un servizio a distanza può restituirlo all’azienda che glielo ha venduto. Questa possibilità è totalmente gratuita, non va motivata dal consumatore e il contratto di vendita non può escluderla.
Si tratta dell’articolo 52 e seguenti del Codice del Consumo. Un altro strumento interessante è quello previsto dall’articolo 130 Codice del Consumo sempre in favore del consumatore. Si tratta del comma 3 che prevede che il consumatore possa chiedere a sua scelta la riparazione o la sostituzione del bene difettoso. Anche questo diritto è gratuito, ha il solo limite che il rimedio richiesto sia oggettivamente possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all’altro previsto.
La somma di denaro che spetta all’acquirente
Oltre a restituirlo e a chiederne la sostituzione, chi compra un bene difettoso o che arriva in ritardo può chiedere al venditore il risarcimento del danno. Infatti, l’articolo 130 comma 1 prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene. Non solo, la Cassazione, con ordinanza 11126 del 2022, ha spiegato che il risarcimento spetta anche quando l’azienda consegna il bene in ritardo. Oltretutto questo risarcimento non spetta solo al consumatore ma a qualsiasi soggetto, anche una società, che abbia ricevuto la consegna in ritardo.
Infatti, l’acquirente può provare che l’arrivo del bene in ritardo gli ha causato un danno patrimoniale. Si pensi al caso in cui quel bene serviva per realizzare un lavoro perso a causa del ritardo. Oppure il compratore aveva trovato un acquirente a cui rivenderlo a un prezzo maggiore. In questi casi il ritardo ha causato un danno al patrimonio dell’acquirente, che secondo la giurisprudenza è del tutto risarcibile.
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