Il provvedimento è stato approvato ieri dal Governo ed è stato spiegato dal Ministro della Giustizia in persona. È scattato l’obbligo di vaccino per il personale sanitario con il rischio di perdere lo stipendio.
L’intervento del Ministro della Giustizia si è reso necessario perché il personale sanitario restio a vaccinarsi aveva invocato l’impossibilità per lo stato di imporre un trattamento sanitario. Voci autorevoli avevano già fatto presente in TV e sui giornali che una posizione no vax da parte del personale sanitario potrebbe rendere quei soggetti inidonei alla funzione che devono svolgere. Come dire: non puoi praticare la medicina tradizionale in un ospedale ed utilizzare trattamenti tradizionali ai pazienti, rifiutandoli poi tu stesso.
La filosofia alla base del provvedimento
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Il Ministro precisa che l’obbligo vaccinale è in linea con la volontà di accelerare il più possibile la campagna vaccinale per tutta la popolazione.
Vediamo le sanzioni collegate all’obbligo di vaccino per il personale sanitario con il rischio di perdere lo stipendio.
Gli obblighi per il personale sanitario
Entro 5 giorni dall’emissione del decreto gli Ordini professionali devono trasmettere alla Regione o alla Provincia l’elenco degli iscritti con l’indirizzo di residenza. Per il personale alle dipendenze di RSA o altre strutture che esercitino attività sanitaria l’obbligo grava sul datore di lavoro. L’obbligo grava anche sulle farmacie, sugli studi medici privati, e su tutte le strutture dedite ad attività socio sanitarie. Tutto il personale che rientra in queste categorie dovrà sottoporsi a vaccino Covid se non lo ha già fatto spontaneamente.
La sanzione economica per chi non si vaccina nemmeno adesso
Se la ASL competente per territorio rileva che un appartenente alle categorie indicate non ha assunto il vaccino scatta la sospensione che potrà andare anche fino alla fine dell’anno. Quel soggetto sarà sospeso dal diritto di eseguire mansioni che comportino contatto con il pubblico. Di conseguenza quel soggetto sarà assegnato a mansioni differenti, anche di livello inferiore se non è possibile diversamente. Il lavoratore percepirà lo stipendio minore corrispondente alle mansioni inferiori.
Se sul luogo di lavoro non è materialmente possibile attribuirgli mansioni inferiori quel lavoratore viene sospeso, senza retribuzione per la durata della sospensione.