Obblighi informativi dell’amministratore senza delega e relativa rilevanza sotto il profilo della responsabilità penale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Studiamo il caso.
Il D. lgs 6/2003 ha ridisegnato il perimetro della responsabilità dell’amministratore senza delega. Al tradizionale obbligo di vigilanza sui delegati, ovvero su atti esecutivi rispetto ai quali è estraneo, è stato sostituito un generico dovere di agire informato, ai sensi dell’art. 2381 c.c., comma 6.
Le obbligazioni gravanti, in base alla novella legislativa, sull’amministratore privo di delega, si sostanziano nel richiedere e ricevere dai delegati un’informazione periodica sulla gestione; Valutare il generale andamento della gestione e adeguatezza degli assetti organizzativi; richiedere un supplemento informativo in caso di conoscenza di atti o eventi potenzialmente pregiudizievoli per la società.
Muovendo dai predetti obblighi informativi, la Suprema Corte, già con sentenza n. 17441 del 2016, ha affermato il principio di diritto secondo cui l’amministratore senza deleghe risponde solo se era a conoscenza di fatti potenzialmente pregiudizievoli o se avrebbe potuto acquisirne conoscenza, esercitando il potere di richiedere informazioni sulla gestione della società.
Ne discende il postulato interpretativo secondo cui, in ambito civilistico, la responsabilità dell’amministratore “senza poteri” discende, ipso iure, dall’inadempimento ai predetti obblighi informativi.
Più complessa è la quaestio iuris della rilevanza della responsabilità de quo, sotto il profilo penalistico, con particolare riguardo ai reati societari ed al concorso dell’amministratore senza delega per omesso impedimento dell’evento.
Obblighi informativi dell’amministratore senza delega e relativa rilevanza sotto il profilo della responsabilità penale
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In ordine alla ravvisabilità del concorso in tali fattispecie di reati, infatti, un ruolo fondamentale gioca l’elemento psicologico, dal quale devono essere sorrette. In particolare, la Cassazione Penale, Sez. V, è di recente tornata sull’argomento, con sentenza n. 30856 del 13.09.2021, che subordina l’ascrivibilità del concorso in capo all’amministratore senza deleghe, alla prova dell’elemento soggettivo del reato. Quest’ultimo, secondo la Suprema Corte, deve estrinsecarsi necessariamente nel dolo, eventuale e incidente.
Con riguardo al dolo eventuale, segnatamente, occorre la prova “dell’accettazione del rischio” del verificarsi dell’evento illecito, da parte dell’amministratore senza deleghe, desumibile dall’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, o “segnali di allerta”.
Con riferimento, invece, alla ravvisabilità del dolo incidente, è necessaria la prova della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento.
Se la massima pronunciata dalla Cassazione Penale appare, prima facie, di agevole comprensione, non altrettanto agevole ne è l’applicazione al caso concreto, ovvero i criteri e le condizioni alle quali può ritenersi assolta la prova dell’elemento psicologico del reato. All’origine della vicenda, vi è il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato quella di primo grado del GUP, in esito al rito abbreviato, di condanna del Consigliere d’Amministrazione per bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e semplice, a causa della ritardata richiesta di fallimento.
Il ricorrente era stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, previa riduzione per il rito abbreviato e compensazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti.
Inoltre, gli era stata inflitta la pena accessoria ai sensi dell’art. 216 L. Fall.
Il ricorso per Cassazione veniva affidato a nove motivi, il primo dei quali è il vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per l’intervenuta vendita alla società fallita di un immobile di cui il ricorrente era comproprietario. Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione di legge, in ordine al medesimo episodio distrattivo, contestando l’addebitabilità soggettiva del fatto. Il terzo ed il quarto motivo censurano la sentenza sotto il profilo del vizio motivazionale, non essendo motivata, dalla Corte d’Appello, la sussistenza del dolo eventuale, né della colpa cosciente, in capo all’amministratore.
Con il quinto motivo, inoltre, viene eccepita la censurabilità della sentenza nella parte in cui afferma la sussistenza della condotta distrattiva, benchè i trasferimenti di denaro non fossero passati attraverso una delibera del CDA.
Il Procuratore Generale, in sede di conclusioni, domandava l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta per dissipazione ed il rigetto del ricorso per cassazione, stante il coinvolgimento del ricorrente nel reato di bancarotta per distrazione.
La Suprema Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso, sulla base di due argomenti principali: l’imputato aveva partecipato all’acquisto dell’immobile di cui era comproprietario, da parte della società fallita, come consigliere d’amministrazione; inoltre, aveva contezza dell’incongruità del prezzo pattuito, avuto riguardo ai valori di mercato e percepiva il relativo segnale d’allarme. Al riguardo, i Cassazionisti non mancano di precisare che non era stata fornita, in appello, un’analisi tecnica che sollecitasse, con la dovuta specificità, il tema della corretta valutazione dell’immobile.
Alcuna considerazione, tuttavia, viene prestata alla circostanza per cui il Consigliere era, al momento dell’acquisto contestato, sprovvisto dei poteri di delega e non avrebbe dovuto vigilare sugli atti esecutivi posti in essere dai delegati.
In ultima analisi, in ambito penalistico, la figura dell’amministratore di diritto assume la medesima rilevanza, rispetto al concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia che agisca con poteri di delega o ne sia sprovvisto, al momento della commissione di fatti idonei ad integrare la condotta tipizzata dai predetti reati.
È auspicabile un intervento del Legislatore, volto a raccordare le disposizioni civilistiche, sul tema delle deleghe in ambito amministrativo societario e quelle penalistiche, sul concorso dell’amministratore senza delega nei reati societari.