Dal 3 aprile 2025 è ufficiale l’esclusione dei titoli di Stato (inclusi i Buoni Fruttiferi e i libretti di risparmio postale) dal modello ISEE, purché non si superi la soglia dei 50 mila euro a nucleo familiare. La modifica, introdotta dal DPCM del 14 gennaio 2025, si è resa necessaria in seguito all’entrata in vigore del Decreto n. 15 del Ministero del Lavoro e dell’Economia.
Per questo motivo, è stato reso disponibile il nuovo Modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE, necessario per richiedere tutte le prestazioni legate al reddito. La documentazione può essere inviata telematicamente o tramite CAF, tramite la procedura precompilata. Chi ha già presentato il Modello ISEE, includendo i titoli di Stato, dovrà presentare un secondo modulo e chiedere il ricalcolo dell’Indicatore.
L’esclusione delle voci finanziarie dalla determinazione della situazione reddituale avrà delle conseguenze molto importanti per le famiglie, che potranno accedere più facilmente a una serie di prestazioni economiche, Bonus e agevolazioni fiscali, riconosciute sia dallo Stato sia dagli Enti locali.
Esclusione titoli di Stato dall’ISEE: il nuovo modello da compilare
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I titoli di Stato (fino al valore massimo di 50 mila euro a nucleo familiare) che d’ora in poi saranno esclusi ai fini del computo del valore ISEE sono i seguenti:

Esclusione titoli di Stato dall’ISEE: il nuovo modello da compilare
- strumenti di risparmio elencati all’art. 3 del Dpr n. 398/2003 (come BOT, BTP, CCTeu);
- Buoni Fruttiferi Postali (anche quelli trasferiti allo Stato);
- libretti di risparmio postale.
Tali rapporti finanziari dovranno essere indicati, nell’apposito modello, con tali codici:
- Codice 02 – Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- Codice 03 – Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- Codice 06 – Gestione patrimoniale;
- Codice 07 – Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.
Ai fini della corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il contribuente interessato dovrà indicare tutte le tipologie di rapporti intestati agli appartenenti al nucleo familiare e i dati contabili pertinenti.
Calcolo dell’ISEE per i genitori non sposati e non conviventi: come si effettua?
Una regola peculiare è prevista per il genitore non sposato e non residente con il figlio minorenne oppure studente universitario. In tal caso, vanno esclusi prima i titoli di Stato appartenenti ai membri del nucleo familiare principale e, se non è stata raggiunta la soglia dei 50 mila euro, quelli sottoscritti dal genitore non sposato e non convivente.
Quest’ultimo può scegliere di inserire le informazioni nella Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare in cui si trova il figlio minorenne o lo studente universitario oppure indicare tali dati nella DSU del genitore non convivente.
La prima alternativa è da preferire nell’ipotesi in cui nella DSU del genitore non sposato l’ammontare dei titoli di Stato posseduti, sommato a quello dei titoli del nucleo del figlio minorenne o dello studente universitario, supera il limite di 50 mila euro.