L’Agenzia delle Entrate ha provveduto con la circolare 1/E a sciogliere dubbi sorti attorno ai nuovi adempimenti sulle ritenute appalti superiori a 200mila euro. Regnava perplessità tra gli appaltatori, subappaltatori, committenti e affidatari sulle nuove norme del decreto fiscale. La circolare 1/E getta un fascio di luce sugli adempimenti relativi al nuovo sistema sanzionatorio e interviene sull’art.4 del Dl fiscale 124/2019. E rappresenta una dovuta replica ai timori palesati da Ance, Rete Imprese Italia, Abi e Assonimedi un congelamento delle attività produttive. Le norme introdotte dalla legge fiscale sono destinate per lo più a settori quali alimentare, meccanica, logistica e servizi alle imprese.
La circolare 1/E
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Con la circolare 1/E l’Agenzia delle Entrate rende nota la volontà di applicare i nuovi adempimenti alle ritenute appalti e ai servizi intellettuali. Attribuisce inoltre ai committenti la responsabilità di controllare le ritenute e non solo per ciò che pertiene l’aspetto cartolare. In 35 lunghe pagine firmate dal direttore Ernesto Maria Ruffini, il documento 1/E mira ad eliminare le anomalie riscontrate nel pagamento delle ritenute. Ciò in vista del 17 febbraio 2020, prima data utile per il pagamento delle ritenute inerenti a gennaio.
I nuovi adempimenti
L’Agenzia della Entrate ha disposto l’esclusione degli enti pubblici e privati e dei condomini dal momento che non hanno facoltà di “detenere in qualunque forma i beni strumentali”. Fra le esclusioni previste dalla circolare rientrano i contratti di somministrazione lavoro e quelli dei professionisti. I nuovi adempimenti ricadranno sui servizi intellettuali e sulle catene degli appalti. Il che equivale a dire che non solo sul committente e sul suo appaltatore ma anche, secondo effetto domino, sull’appaltatore e subappaltatore e a seguire. Fra i nuovi adempimenti sulle ritenute appalti figura la verifica da parte del committente presso l’appaltatore non solo degli aspetti cartolari ma anche che la retribuzione oraria di ogni lavoratore non presenti incongruenze.
Le ritenute fiscali
Nell’evenienza di ritenute fiscali non congrue “il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle”. In merito alle sedi e ai beni strumentali, l’autorità fiscale ha stabilito che il ricorso occasionale di tali beni non implica l’applicazione agli stessi dei nuovi adempimenti. Che sono invece previsti per tutti i luoghi in cui si svolge l’attività, ovvero cantieri, terreni, uffici, piattaforme e così via.