Gli incidenti sulla strada sono all’ordine del giorno. Se rispettiamo le regole del Codice della Strada e quelle della prudenza abbassiamo di molto la possibilità di incidenti. E abbassando questa possibilità, tuteliamo sia la nostra salute fisica che anche la nostra situazione giuridica. Infatti, gli incidenti stradali portano con sé moltissimi problemi. Questioni sia di tipo penale che civile, oltre che le sanzioni amministrative accessorie del caso. La regola di prestare molta attenzione alla strada vale soprattutto quando le condizioni meteorologiche non siano ottimali.
Quando la strada è bagnata si rischia il fenomeno del c.d. acquaplaning. Le ruote del veicolo, infatti, scivolano sulla strada bagnata e questo diventa incontrollabile. Pneumatici nuovi e velocità di movimento bassa, o comunque, entro i limiti di legge, abbassano molto i rischi collegati all’acquaplaning. La giurisprudenza ha spiegato di chi sia la responsabilità in caso di incidente avvenuto a causa di acquaplaning.
L’insidia stradale
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L’attenzione sulla strada vale anche per i ciclisti. Abbiamo la prova di questa affermazione da una nuova applicazione per il risarcimento del danno da insidia stradale resa dal Tribunale di Cassino. Infatti, la recentissima sentenza 1133 del 2022 ha trattato proprio del caso di un ciclista che percorreva la strada pubblica ma, a causa di una buca, cadeva a terra. A causa della caduta, il ciclista riportava importanti lesioni fisiche. Per questo decideva di chiamare in Tribunale il Comune del luogo dov’era accaduto l’incidente per chiedere il risarcimento.
Secondo il ciclista, infatti, la buca non era segnalata e costituiva per tutti gli utenti della strada un pericolo di cui l’Amministrazione non si era preoccupata. Più in particolare, il ciclista riteneva il Comune responsabile come proprietario della strada pubblica in base all’articolo 2051 codice civile. Infatti, come proprietario del tratto stradale l’Ente territoriale ha il dovere di manutenerlo e di evitare pericoli per gli utenti.
Nuova applicazione per il risarcimento del danno da insidia stradale in base all’articolo 2051
Secondo il Tribunale, il ciclista per ottenere il risarcimento del danno non può limitarsi ad osservare che la strada presentava una buca pericolosa. Infatti, la giurisprudenza ricorda sempre che le strade sono un bene estremamente esteso che è difficile per qualsiasi proprietario pubblico mantenere in perfette condizioni. Dunque, il Tribunale spiega che per ottenere il risarcimento il ciclista deve provare che la buca costituisse un pericolo occulto. Nel senso che, anche prestando la dovuta attenzione, la buca era invisibile e dunque il danno da caduta inevitabile. Se, invece, come in questo caso, la buca, per quanto pericolosa, era ben visibile non si può ritenere il Comune responsabile dell’accaduto. L’incidente rimane a carico, dunque, del distratto ciclista che non si è accorto del pericolo evidente.
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