Oltre che dalle diverse forme di imposizione fiscale, i cittadini sono terrorizzati anche dalle multe. Tuttavia, se si dà un occhio alle novità giurisprudenziali, pubblicate di volta in volta, si potrà pensare anche di contestarle. Sicché, un’alternativa a pagare le contravvenzioni, sarà quella di impugnarle innanzi all’autorità giudiziaria competente. Si consideri che per il ricorso al Giudice di Pace non è necessario il patrocinio dell’avvocato, quindi si potrà agire autonomamente. Tuttavia, bisogna informarsi su quelli che sono i possibili vizi da far valere e che possano trovare accoglimento da parte del giudice.
Ebbene, da ultimo, il GdP di Milano ha richiamato un principio molto importante in tema di infrazioni. In particolare, l’ente accertatore, in caso di contestazione non immediata, deve poter produrre delle prove per poter provare l’avvenuta infrazione. Tra queste vi sono i rilievi fotografici, che, però, sono considerati utili ai fini probatori solo se presentano determinate caratteristiche. Vediamo quali.
Come va provata l’infrazione da parte dell’autorità
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Le foto, per rappresentare una valida prova, devono ritrarre il veicolo, il tempo e il luogo dell’infrazione. Non è sufficiente, infatti, che si visualizzi solo la targa del veicolo. È quanto ribadito recentemente dal Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 3691 del 2022, del 30 maggio 2022. In quest’ultima si precisa proprio che la foto prodotta dall’ente accertatore rileverà ai fini probatori solo se da essa sia possibile identificare:
- il veicolo;
- la posizione dello stesso;
- il luogo e il tempo della condotta contestata.
Sarebbe, infatti, nulla la multa se manca la prova di tutte le circostanze in cui sia avvenuta la violazione. Per queste ragioni, nel caso esaminato, il Giudice di Pace milanese ha accolto il ricorso elevato dall’automobilista. L’ente accertatore, infatti, aveva prodotto una foto che ritraeva solo una targa dell’auto, su uno sfondo nero. Di conseguenza, non si è reputata provata l’infrazione, non essendo possibile risalire né al luogo né tantomeno alla posizione del mezzo.
Nulla la multa se manca la prova del tempo e del luogo dell’infrazione, da dimostrare in questo modo, secondo la giurisprudenza
Il rilievo fotografico che sia privo delle caratteristiche indicate non è sufficiente, con conseguente annullamento della multa. Detta sentenza, in verità, ribadisce un orientamento già consolidato in giurisprudenza. Infatti, in una precedente sentenza, ossia la n. 11633/2017, la medesima autorità giudiziaria si era pronunciata nello stesso senso. Il tutto, con riferimento alla diversa infrazione consistente nell’ingresso non autorizzato in una ZTL. Anche in questo caso, la contestazione differita sarebbe validamente provata attraverso i rilievi fotografici ma sempre con i limiti fin qui indicati.
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