La legge qualifica la circolazione stradale come un’attività umana pericolosa. Infatti, il grande numero di veicoli, il loro peso e la loro elevata velocità creano i presupposti per provocare spesso dei danni. Proprio per questo il Codice della Strada pone delle norme di cautela, ad esempio i limiti di velocità. Anche semplicemente superare i limiti di velocità consentiti per tipo di strada porta a pesantissime sanzioni. Questo perché la legge è ben cosciente che la velocità elevata è di per sé un fattore di rischio anche se, nel caso specifico, non porta ad incidenti o danni.
I danni subiti durante la circolazione stradale rilevano a varie finalità, civili, penali, amministrative ma anche lavorative. In questo ultimo senso, ad esempio, un incidente stradale può configurare infortunio in itinere. La giurisprudenza ha di recente chiarito che l’incidente riportato nel tragitto, casa lavoro o lavoro casa, può essere risarcito come infortunio sul lavoro.
Conseguenze civili e penali dell’incidente stradale
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Un altro aspetto problematico degli incidenti stradali riguarda le loro conseguenze civili, penali e amministrative. Sul piano amministrativo, l’incidente stradale è normalmente il portato del mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. Si pensi ad un eccesso di velocità che rende il veicolo incontrollabile e che, per questa ragione, sbanda e provoca un incidente. In questi casi, la Pubblica Amministrazione applicherà le sanzioni amministrative del caso. Ci sono, però, anche delle novità sul risarcimento del danno da incidente sulla strada che provengono dalla recente sentenza della Cassazione 34942 del settembre 2022.
Il caso era quello dello scontro tra un veicolo e un ciclista. Il ciclista riportava, a seguito dello scontro, delle lesioni e chiedeva la condanna penale del conducente del veicolo, per lesioni colpose, e il risarcimento del danno civile. Secondo il ciclista, l’automobilista non avrebbe rispettato l’articolo 141 del Codice della Strada. Questa norma impone agli utilizzatori di veicoli di adeguare la propria velocità alle circostanze e alle caratteristiche della strada. Secondo il ciclista, se il conducente avesse moderato la propria velocità si sarebbe potuto evitare l’incidente.
Novità sul risarcimento del danno da incidente ed esenzione da responsabilità
Da una ricostruzione attenta delle dinamiche dell’incidente, però, è risultato che l’unico responsabile del fatto dannoso fosse proprio il ciclista. Infatti, l’automobilista si era avvicinato all’incrocio, dove era avvenuto l’incidente, a una velocità di parecchio inferiore ai 50 km/h consentiti dalla legge. Invece, il ciclista aveva del tutto ignorato il segnale di Stop posto sulla propria carreggiata.
Secondo i giudici, l’articolo 141 impone ai conducenti dei veicoli di tenere una velocità che consenta loro sempre di evitare i pericoli sulla strada, purché gli stessi siano razionalmente prevedibili. Il comportamento del tutto imprudente del ciclista, che ha ignorato lo Stop, costituisce un’azione imprevedibile non addebitabile all’automobilista, che ha rispettato tutte le norme di prudenza necessarie. Per cui niente risarcimento civile per il ciclista e niente reato per l’automobilista, grazie proprio alla sua condotta prudente.