Novità dalla Cassazione riguardanti l’assegno divorzile in caso di nuova unione

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L’unione matrimoniale, lo sappiamo, non sempre termina nella maniera sperata. Dopo qualche anno capita di rivolgersi a un avvocato divorzista per seguire le nostre pratiche. Non sempre c’è disaccordo in merito alla responsabilità del fatto. Molte coppie compiono questo passaggio serenamente.

L’ordinamento in questo li aiuta: infatti, non solamente esistono procedure particolarmente snelle in caso di separazione e divorzio consensuale senza minore, ma addirittura, a determinate condizioni, questo atto diventa praticamente gratuito.

Ben diversa, invece, è la situazione di quanti non trovano un accordo in merito alle responsabilità. Da questo, infatti, potrebbe discernere una ben più delicata serie di conseguenze patrimoniali: la coppia, nel frattempo, potrebbe aver condiviso acquisti immobiliari tramite mutui, aver acquistato beni di prezzo elevato e molto altro ancora. Inoltre, la presenza di un minore rende la gestione ancora più complessa e delicata.

La giurisprudenza, poi, evolve sempre, tanto più in ambiti familiari. Così dovremmo tenere d’occhio le ultime sentenze visto che ci sono novità dalla Cassazione riguardanti la somma di soldi da versare.

Come calcolare l’assegno considerata l’instaurazione di un nuovo rapporto?

Capita molto spesso che nella vita di uno dei due partner si instauri, dopo un determinato periodo dal divorzio, una nuova unione stabile di affetti. Come si comporta la somma dell’assegno versato dall’ex coniuge addebitato in questo caso? La decisione dei giudici in questione è l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32198 del 2021.

Per comprendere lo spunto dei giudici dobbiamo tenere in considerazione la natura dell’assegno divorzile. Esso è composto da due porzioni: una è la cosiddetta componente assistenziale: l’ex coniuge, non più autosufficiente ha diritto al sostentamento economico. Questo non solamente per la parte che attiene alla sopravvivenza materiale, ma anche a uno standard dignitoso di vita calcolato anche secondo lo standard di vita precedente.

A questo si aggiunge, poi, la componente dell’assegno cosiddetta compensativo-perequativa: all’interno di questa somma rientra la finalità risarcitoria collegata alla responsabilità della rottura coniugale.

Novità dalla Cassazione riguardanti la somma di soldi da versare

Se l’ex coniuge non autosufficiente si unisce in una relazione stabile in un nuovo progetto di vita, la componente assistenziale potrà essere riconsiderata anche notevolmente nel suo ammontare dal giudice. Questo sia qualora la questione emerga nel corso di un procedimento di rivalutazione dell’entità dell’assegno divorzile sia nel corso dello stesso giudizio di valutazione dell’entità dello stesso.

Questa componente economica sarà rimodulata anche qualora la nuova coppia sia caratterizzata da uno stile di vita inferiore al precedente. Così come anche nel caso che l’entità stessa dell’assegno divorzile sia di per sé idonea a innalzare notevolmente lo stile di vita precedentemente avuto.

Nulla, invece, sarà modificato in merito alla compente compensativa. Anche se già questa modifica costituisce un interessante precedente.

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