Norme e diritto: il Governo prevale su tutto?

Norme e diritto

Uno dei temi che paiono continuare a salire alla ribalta della cronaca, in tempi di coronavirus (anche se ci troviamo in quella che viene definita fase 2) è quello del mancato rispetto di alcuni fondamentali principi giuridici.

Parrebbe che non solo alcuni fondamenti dello stato di diritto siano venuti meno, in questo periodo, come certe libertà, ma anche norme che regolano diversi aspetti della vita civile, pur non essendo state sospese, capita che vengano comunque completamente disattese, dal governo, come da organi accertatori degli illeciti amministrativi, e financo da magistrati.

Su tutto pare prevalere la necessità, ormai largamente sentita, di non contrastare in nulla e per nulla cosa stabilito dal governo durante questo periodo, anche se questo comporta violazione di alcuni fondamentali principi giuridici.

Vediamo alcuni casi che si sono verificati.

Norme e diritto: il governo prevale su tutto?

Ecco alcuni esempi in cui pare che delle norme esistenti non si sia tenuto alcun conto.

  • Ordinanza della regione Calabria
  • Illeciti amministrativi
  • Concordato stato-chiesa.

Ordinanza della regione Calabria

Come noto, prima ancora che il governo decidesse eventuali riaperture, la governatrice della regione Calabria ne aveva consentite alcune per bar e ristoranti. Il governo aveva fatto ricorso al Tar tramite l’avvocatura dello stato, e questo tribunale, ritenendosi competente sul caso, aveva deciso di annullare l’ordinanza.

Ma il Tar era davvero competente in materia? Se il testo della sentenza non è stato riportato male da alcuni siti, leggiamo anche un inutile richiamo al fatto che la legge vada rispettata.

Certamente, non si può non concordare con tale affermazione di principio, ma vorremmo al contempo osservare che intanto il Tar non emette sentenze necessariamente definitive, e poi che il rispetto della legge e delle sentenze non esime dal commentarle, analizzarle e semmai, come in questo caso, sottoporle al vaglio di un’attenta esegesi critica.

Vorremmo altresì ricordare che rispettare una sentenza non significa necessariamente condividerla.

E proprio a tale riguardo, sotto il profilo dello stile della sentenza scritta, non possiamo non cogliere un inutile richiamo. Sostanzialmente superfluo, tautologico, che ci pare espressione di una certa arroganza, che purtroppo in questo periodo pare manifestarsi con sempre maggior frequenza. Soprattutto tramite attribuzione a se stessi di poteri, che invece competerebbero ad altri.

A tale proposito, ci domandiamo se effettivamente il Tar fosse competente o meno in materia.

Ed a ben vedere, al pari di quanto verificatosi nel caso della corte costituzionale tedesca, anche questa volta ci troviamo in una situazione di difetto di giurisdizione, secondo la nostra personale ermeneutica della fattispecie.

Il Tar avrebbe dovuto accorgersene e dichiarare un difetto di giurisdizione.

Ma per quali motivi?

Ci troviamo in quella delicata materia che riguarda i conflitti di attribuzione tra Stato e regione, essendo che ognuno di questi 2 enti afferma la propria competenza in materia.

Lo stato affermando che la Regione abbia travalicato i limiti consentiti dall’ordinamento statale e costituzionale, ed ovviamente la regione ritenendo, invece, di averli rispettati.

Ma, come noto, la costituzione afferma, in tale ambito, la giurisdizione esclusiva della corte costituzionale, e non certo quella del Tar.

Probabilmente i giudici amministrativi vedevano di cattivo occhio una ordinanza liberatoria in ambito economico. In quanto ritenuta contraria ai principi della salute e (a prescindere dal fatto che effettivamente tali provvedimenti mettessero a rischio la salute pubblica, o meno) si è voluto dar maggior peso a questo aspetto, ritenendo che prevalesse su tutto il resto.

Peccato si dovesse considerare che in presenza di conflitto di attribuzione, almeno secondo autorevoli orientamenti ermeneutici della normativa costituzionale di riferimento, che personalmente abbiamo sempre condiviso, il giudice amministrativo non potrebbe entrare nel merito di un provvedimento amministrativo, sul quale si solleva comunque la questione del confitto di attribuzione tra stato regione, pur in presenza di altri motivi di ricorso, e demandare il tutto alla corte. O quanto meno sospendere il processo, dando modo alle parti di eventualmente ricorrere alla consulta.

Ma, essendo per certi versi materia controversa, possiamo evidentemente ritenere che i giudici abbiano preferito seguire altro orientamento interpretativo.

Quello che, in alternativa a quanto da me condiviso, ritiene invece che, in presenza di altri motivi di illegittimità del provvedimento, il Tar possa comunque pronunciarsi a prescindere dalla Consulta.

Norme e diritto: illeciti amministrativi

La materia che maggiormente ha inciso normativamente in questo periodo su alcune fondamentali modifiche dei comportamenti, è proprio questa.

Prima considerate illeciti penali, poi depenalizzate, le limitazioni a fondamentali libertà, come quella relativa all’esercizio di impresa e di movimento, hanno dato luogo ai relativi accertamenti. Accertamenti n cui parrebbe che gli organi accertatori abbiano in più occasioni disatteso la normativa in materia, come disciplinata dalla fondamentale legge 689/1981.

A tale riguardo, riporto un caso verificatosi alcuni giorni fa.

Nella città di Torino, è stato multato un barista. Egli avrebbe consegnato nella sede del locale monte dei pegni 3 caffè, di cui due destinati a poliziotti in perlustrazione, non fissi presso la sede del monte dei pegni.

Questo sarebbe quindi avvenuto in violazione del divieto di consegnare cibo e bevande, se non a domicilio.

La realtà dei fatti

Ma il fatto è che ad ordinare quei caffè fu il direttore del monte dei pegni, uno per sé e due da offrire agli agenti di polizia. Il barista non sapeva che fossero destinati a loro, e certo non ha alcuna colpa per tale errore.

E proprio a tale riguardo, la normativa di cui alla citata legge 689, a differenza di quanto previsto in materia di illeciti penali, prevede la responsabilità sia per fatti volontari (dolosi), che per colpa.

Ma ammette, al pari del sistema penale, l’esimente dell’errore incolpevole sul fatto. E tale situazione è stata fatta ben presente dal barista agli organi accertatori. Quando è stato evidenziato che le ordinazioni sono state fatte direttamente dal direttore, non dai poliziotti. Siamo quindi in presenza, appunto, di un evidente errore sul fatto, proprio come recita la citata legge 689. Ed errore di cui certo non può essere fatta alcuna colpa al barista. Che non aveva modo di sapere che due caffè, invece che per soggetti che lavorano insieme al direttore, nella stessa sede, erano invece destinati ai cosiddetti poliziotti di strada, quindi bevande da asporto.

Ma evidentemente, gli organi accertatori si limitano ai fatti per come li vedono loro.

Ma sin qui, possiamo dire che certi comportamenti sono comunque compatibili con certe norme. E per come queste vengono, talora, interpretate.

Il Tar

Nel caso del Tar, quest’ultimo poteva anche ritenere che nel ricorso presentato dal governo vi fosse un cosiddetto motivo assorbente di accoglimento. A prescindere dalla questione del conflitto di attribuzione. Significa che per il Tar, anche senza la questione dell’attribuzione di poteri, altri motivi potevano portare a considerare l’ordinanza illegittima, e quindi al suo annullamento.

Anche se altre interpretazioni della normativa ritengono che quando anche solo uno dei motivi addotti sia riconducibile ad una questione di conflitto di attribuzione, il processo vada quanto meno sospeso. In attesa della definizione della questione innanzi alla Consulta.

E nel caso della sanzione inflitta al barista, l’accertamento di ulteriori circostanze, oltre quelle direttamente appurate dagli organi accertatori, come il fatto di chi abbia fatto le ordinazioni, non competerebbe ai medesimi, ma a chi competente a decidere in sede di eventuale ricorso.

Ma c’è un caso in cui direttamente l’esecutivo stesso, non organi giudiziari o autorità che elevano verbali per illeciti amministrativi, pare non aver tenuto alcun conto di fondamentali norme del nostro ordinamento, addirittura di livello costituzionale.

Concordato stato-chiesa

Come noto, tra i divieti imposti dal governo, rientrava anche la celebrazione della messa.

Poi è intervenuto un accordo, che consente di celebrarla nel rispetto di talune misure.

Ma qui il costituzionalista non può non riflettere sul fatto che la costituzione assegna in modo esclusivo al concordato la definizione dei rapporti tra stato e chiesa.

Ed in tale materia le norme sono chiare: alcuna proibizione, né limitazione, lo stato può porre alla celebrazione pubblica del culto cattolico.

Non siamo quindi in presenza di una evidente violazione del fondamentale principio di gerarchia delle fonti giuridiche. Dal momento che norme di rango inferiore, quali sono quelle che definiscono cosa sia vietato e cosa no? O contrastano con fondamentali principi costituzionali o comunque di rango costituzionale, quali le disposizioni del concordato?

Come mai il governo non ha tenuto conto di tale aspetto?

A me pare proprio che il governo non abbia perso occasione per far prevalere il proprio punto di vista, financo violando il concordato.

Mi augurerei un atteggiamento più consapevole anche dal punto di vista giuridico, certamente più coerente con i principi fondamentali di uno stato di diritto.

Negli altri due casi, quello del Tar sull’ordinanza della Santelli e quello degli organi accertatori sulla sanzione inflitta al barista, vi possono essere applicazioni più conformi a certe interpretazioni delle normative, che ad altre, quindi la cosa, come si suol dire, può starci.

Per l’esecutivo queste scusanti invece proprio non riesco a coglierle, soprattutto se si tratta di norme fondamentali del nostro ordinamento, come quelle costituzionali.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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