ProiezionidiBorsa, quest’oggi, affronta una problematica ricorrente nei contratti di locazione ad uso abitativo. Infatti, non tutti sanno cosa accade al contratto di locazione se muore l’inquilino. Tale situazione può presentarsi, soprattutto perché i contratti ad uso abitativo hanno una lunga durata, si pensi alla formula 4+4. Ebbene, ci si chiede, se muore il conduttore, subentrano gli eredi, anche non conviventi. Ed inoltre, qualora, convivente, il familiare decida di non abitare più in quell’immobile, deve darne preavviso? Gli esperti di ProiezionidiBorsa, brevemente illustreranno cosa accade e cosa si può fare.
La Legge sui contratti di locazione ad uso abitativo n. 392/78, all’art. 6 prevede proprio l’ipotesi della morte del conduttore e la successione nel contratto di locazione in ipotesi di morte di quest’ultimo. Infatti, prevede che a succedere nel contratto siano coniuge, eredi, parenti o affini con lui abitualmente conviventi. Pertanto, il decesso del conduttore, con comporta una risoluzione anticipata del contratto, il quale rimane valide alle stesse condizioni, ma con soggetti diversi.
Non tutti sanno cosa succede al contratto di locazione se muore l’inquilino
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Gli eredi che siano conviventi abituali, pertanto, potranno rimanere nell’immobile locato, senza dover necessariamente comunicare la loro volontà di continuare la locazione. In altre parole, la successione opera di diritto. L’art. 1614 c.c., prevede invece l’ipotesi in cui gli eredi non vogliano più continuare la locazione. In questo caso, potranno recedere entro tre mesi dalla morte, comunicando la disdetta, con un preavviso di almeno tre mesi. Nel caso in cui gli eredi dell’inquilino non siano conviventi, potranno riconsegnare l’immobile senza preavviso, ma saranno tenuti al pagamento dei canoni eventualmente non pagati.
Cosa accade in ipotesi di convivenza transitoria
Qualora uno degli eredi, si fosse trasferito per un breve periodo nell’immobile, non potrà in alcun modo subentrare nel contratto. Infatti è richiesta una convivenza stabile e abituale. Tale principio è stato confermato dalla Cassazione in una recente ordinanza. In particolare, ha affermato che l’erede non convivente, che si trovi dopo la morte del de cuius nella casa da lui locata, deve lasciare l’immobile. Il locatore, qualora l’erede occupi senza titolo l’immobile, dovrà esperire le azioni di rilascio per occupazione sine titulo, e chiedere inoltre il risarcimento dei danni.
Ecco qui svelato quello che non tutti sanno cosa succede al contratto di locazione se muore l’inquilino.
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