La primavera è la stagione ideale per ristrutturare casa. Le giornate si allungano, il tempo è quasi sempre bello. E poi qualora i lavori si dovessero prolungare, abbiamo diversi mesi prima dell’inverno per poterli completare.
Quando si tratta di ristrutturare una casa sita all’interno di un condominio inutile negarlo che i problemi sono maggiori.
La nostra libertà di scelta finisce nel momento in cui si va ad infrangere quella altrui.
Spesso sorgono controversie non facili da risolvere bonariamente.
Oggi quindi con il Team di ProiezionidiBorsa andiamo a parlare della canna fumaria, uno dei problemi più frequenti della vita condominiale.
Non tutti lo sanno ma è possibile installare una canna fumaria in condominio senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea
Questi i 3 criteri guida per installare una canna fumaria in condominio evitando denunce e dissapori con altri condomini
Indice dei contenuti
La possibilità di installare una canna fumaria deve rispettare:
a)la normativa del codice civile;
b)i regolamenti edilizi comunali;
c)il regolamento del condominio.
Se quest’ultimo impone un preciso divieto di installazione , la questione è preclusa. Si potrà infatti installare una canna fumaria solo se e quando il condomino interessato otterrà una modifica del regolamento condominiale in tal senso.
Ma vi è una ipotesi in cui è possibile agire senza preventiva autorizzazione dell’assemblea
Non tutti lo sanno infatti ma è possibile installare una canna fumaria in condominio senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea
Secondo un principio generale sancito dal codice civile, il condomino ha diritto di utilizzare le cose comuni. L’importante è che non ne modifichi la destinazione e non impedisca ad altri di farne analogo uso.
E tra le parti comuni dell’edificio rientra anche la parete esterna su cui si potrà poggiare la canna fumaria.
Il muro perimetrale infatti è di proprietà comune. Tra le funzioni che esso per sua natura svolge vi è anche quella di consentire l’appoggio di targhe, travi, canne fumarie e simili.
Ovviamente purché ciò non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non alteri il decoro architettonico.
Approfondimento