Il Codice della Strada, al suo Titolo V, disciplina le norme di comportamento che gli utenti della strada devono rispettare. La principale preoccupazione del Codice è quella di garantire la sicurezza delle persone. Dunque, per assicurarla, pone queste regole di comportamento che se non rispettate portano a pesanti sanzioni.
Ad esempio l’articolo 146 comma 3 prevede 665 euro di multa per il conducente che passa con il semaforo rosso. Le Forze dell’Ordine, oggi, accertano questo tipo di infrazione tramite l’utilizzo di apparecchi elettronici. Sistemi automatizzati che registrano il passaggio dei veicoli servendosi di fotocellule posizionate oltre la linea d’arresto in corrispondenza del semaforo.
Le norme del Codice della Strada
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Non solo T-red, ma gli automobilisti devono tenere presente anche altri tipi di sistemi e apparecchi elettronici. Ad esempio gli autovelox. Il Codice della Strada prevede che quando l’infrazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale va notificato al trasgressore. Questo deve avvenire in 90 giorni dal momento dell’infrazione. Il verbale deve indicare gli estremi precisi e dettagliati della violazione, oltre ai motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nel caso degli autovelox, la contestazione immediata è espressamente esclusa direttamente dalla legge.
Ora, un punto molto importante, quando si parla di autovelox, è che questo tipo di apparecchi devono essere debitamente omologati. Lo richiede lo stesso articolo 142 del Codice della Strada. Infatti, gli autovelox possono legittimamente accertare il superamento dei limiti di velocità solo quando omologati. Altrimenti non fanno fede e non possono considerarsi fonti di prova e fondare la sanzione.
Non solo T-red ma gli automobilisti devono fare attenzione anche a questi apparecchi elettronici perché rischiano una grossa multa e il ritiro della patente
L’omologazione, e l’indicazione dei suoi estremi nel verbale, è un punto fondamentale. Lo dimostra una sentenza del Giudice di Pace di Milano dell’11 febbraio 2019. Il giudice ha ritenuto di anteporre a qualsiasi altra valutazione sulla fondatezza della sanzione per eccesso di velocità l’omologazione dell’autovelox. Il giudice ha, cioè, ribadito che se l’apparecchio utilizzato non risulta correttamente omologato, e questo non emerge dal verbale di contestazione, la multa è nulla. Non serve alcuna altra indagine sul fatto che effettivamente l’automobilista abbia superato il limite di velocità. Questo perché lo strumento utilizzato per accertare l’infrazione non fa fede senza la sua omologazione.
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