Con il passare degli anni le agevolazioni ed i sussidi statali sono sempre più mirati a chi ne ha maggiormente bisogno. E proprio per questo spettano di cifre più alte a chi versa in una situazione di disagio economico. Per calcolare la maggior parte delle erogazioni economiche, quindi, il Governo si basa sull’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Uno strumento attraverso il quale si attesta la reale condizione economica non del singolo ma dell’intero nucleo familiare. Oltre alla composizione del nucleo, in ogni, caso, l’ISEE tiene conto di qualsiasi variazione e non solo patrimoniale.
Proprio per il fatto che questo strumento è alla base del calcolo di molte agevolazioni statali, avere l’indicatore più basso possibile è determinante. Ed esistono molti modi per abbassare l’ISEE legalmente. Non solo per assegno unico e Bonus vari per i figli, l’ISEE è richiesto, ad esempio anche per l’Università. Ma nel caso di agevolazioni rivolte a figli minori potrebbe servire una certificazione particolare. Soprattutto se non si appartiene ad una famiglia di quelle definite “tradizionali”.
Ecco quando serve
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Se si deve richiedere una prestazione sociale, un Bonus o un’agevolazione rivolta ad un minorenne, in alcuni casi potrebbe essere richiesto l’ISEE minorenni. Per l’assegno unico per i figli, per il Bonus nido ma anche per eventuali borse di studio messe a disposizione dalla scuola e non solo. Anche per avere accesso all’agevolazione che molti Comuni offrono per concorrere alla spesa dei libri di testo. O ancora per avere l’esenzione parziale o totale dal pagamento della mensa scolastica.
Insomma, le prestazioni nazionali e locali per i figli minori sono molte e quasi per tutte è necessario l’ISEE. Se non per richiederle, poi, serve per avere un importo delle stesse calcolato sulla reale situazione economica.
Non solo per assegno unico e Bonus nido questa dichiarazione serve anche per altre misure ma è richiesta solo a questi genitori
Ma l’ISEE minorenni non serve sempre. Ai genitori sposati tra di loro, infatti, basta presentare l’ISEE ordinario anche se l’agevolazione è richiesta per un minore. E lo stesso accade per genitori separati e divorziati. In questi 3 casi, infatti, l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario. E nel caso dei genitori divorziati e separati, quindi, quello non convivente non viene attratto nel nucleo familiare dei figli. Né considerato come componente aggiuntiva.
Discorso diverso, invece, per i genitori non sposati tra di loro e non conviventi. In questo caso il genitore che non vive con il figlio viene considerato:
- come componente aggiuntiva;
- come componente attratta.
Questo significa che anche i redditi del genitore non convivente vendono presi a riferimento per il calcolo dell’ISEE.
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