Per lungo tempo si è fatta una discriminazione tra disoccupato e inoccupato, prediligendo quest’ultimo sul piano delle tutele. Tuttavia, l’art. 19 del d.lgs n. 150/2015 ha fatto cadere tale distinzione. Di talchè, in base alla norma, resterebbe viva solo la prima nozione, in senso più esteso. Quindi, sarebbe disoccupato chi è senza lavoro, senza che rilevi se prima ha svolto o meno attività lavorativa.
La distinzione in commento ha creato delle perplessità anche in ordine al problema relativo all’esenzione dalle spese sanitarie. Non a caso, il Ministero della Salute ha adito il Consiglio di Stato per avere chiarimenti sulla distinzione tra disoccupati e inoccupati. In data 13 luglio 2022 è arrivata la risposta del CdS, che si è espresso con parere n. 1268.
I chiarimenti apportati dal Consiglio di Stato
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Il Consiglio di Stato ha risposto dopo diverse richieste, data l’enorme rilevanza della questione, sul piano economico finanziario statale. Il Tribunale di Roma, nel 2017 aveva fornito un precedente al riguardo, sostenendo il venir meno della distinzione tra disoccupato e inoccupato. Ciò, almeno ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale. È chiaro, dunque, che non solo il disoccupato può avere l’esenzione dal ticket sanitario, ma entrambe le categorie.
La questione all’inizio non era così scontata. Si consideri che le Regioni, chiamate a chiarimenti dal Ministero sulla prassi adottata, avevano specificato di non riconoscere l’esenzione agli inoccupati. Erano seguiti altri interpelli ad altre Regioni e poi i ricorsi al Consiglio di Stato.
Non solo il disoccupato può avere l’esenzione dal ticket sanitario
La conclusione del Consiglio di Stato è stata simile a quella cui è pervenuto il Tribunale di Roma. Infatti, sulla scorta dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, è venuta meno la precedente distinzione tra disoccupato ed inoccupato. Quindi, come indicato, va reputato, in generale, disoccupato il soggetto privo di lavoro a prescindere se l’abbia avuto o meni in precedenza. Ne deriva che non avrebbe più alcun senso la distinzione, a maggior ragione per le questioni di carattere assistenziale. Tale è l’esenzione dal ticket sanitario.
Questo permetterebbe a tutte le persone che non percepiscono reddito da lavoro, di poter ricevere, comunque, gratuitamente, le prestazioni sanitarie. Sicché, è chiaro che, in questa vicenda, si è fatta prevalere una valutazione di carattere sostanziale e non formale. Il tutto, giustificando il ricorso a misure di sostegno statale sulla scorta dell’elemento concreto e dirimente consistente nella mancanza di disponibilità economica
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