Il pensiero della morte sconvolge chiunque e a qualunque età. Inoltre, pensare a ciò che rimarrà di quello che abbiamo costruito nella vita è veramente difficile. Però in alcune occasioni sarebbe necessario riflettere su come trasferire i propri beni dopo la dipartita. Infatti il nostro ordinamento per il trasferimento post mortem dei nostri beni prevede l’istituto del testamento e quello della successione.
Con il testamento si manifesta la volontà del de cuius rispetto alla destinazione di un bene ad un erede piuttosto che ad un altro. Con la successione, invece, che interviene in assenza o ad integrazione del testamento, i beni vengono trasferiti secondo le disposizioni del codice civile. Ad ogni modo in entrambi i casi, al netto di franchigie, gli eredi corrisponderanno le imposte di successione su tutti i valori ricevuti. Invece non pagheranno le imposte di successione su questi importi i destinatari di questi strumenti finanziari. In particolare in virtù delle possibilità che il nostro ordinamento riconosce è possibile programmare il trasferimento di beni e valori senza pagare alcuna tassa.
Innanzitutto è bene sapere che non concorrono alla base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di successione i titoli di Stato. In particolare sia in caso di testamento che di successione, per legge non scontano la successione i titoli di Stato italiani o esteri equiparati. Inoltre a partire dal 2017 nell’attivo ereditario non si comprendono neanche i Fondi PIR. Ancora, si equiparano a questi tutti i titoli emessi da Enti territoriali come le Regioni o sovranazionali come i Bond BEI. In tali casi però le somme relative devono comunque indicarsi nella dichiarazione di successione.
Non pagheranno le imposte di successione su queste somme le vedove e gli eredi che non devono presentare neanche domanda all’Agenzia delle Entrate
Indice dei contenuti
Volendo, però, è possibile programmare il trasferimento di somme agli eredi senza evidenza nella dichiarazione di successione e senza attenersi alle regole sulla legittima. Come? Con una polizza assicurativa sulla vita. Infatti non si pagheranno le imposte di successione sulle somme trasferite ai beneficiari quali la vedova in forza dell’acquisto di un diritto proprio.
In effetti, con un contratto di assicurazione ai sensi della sentenza nr.6531/2006 della Corte di Cassazione si definisce un acquisto iure proprio. Con tale espressione s’intende indicare che il beneficiario della polizza acquista un diritto proprio in forza del contratto d’assicurazione e non come conseguenza della morte. Ciò varrà anche se nel contratto di assicurazione si utilizzeranno le regole del codice civile per individuare gli eredi. Pertanto, urge riflettere sul regalo che magari vorremmo fare ai nostri eredi. Ovvero i nostri soldi esentasse.
Approfondimento