Il 2022 sembra proprio che sia l’anno a sostegno delle famiglie e della genitorialità grazie alle diverse misure messe in campo dal Governo. Si pensi ad esempio alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n.105/2022 in materia di congedo parentale finalizzate alla ripartizione delle responsabilità di cura e assistenza. Nonché a conciliare l’attività professionale con la sfera privata e ad ottenere una parità di genere in famiglia e sul lavoro.
Inoltre con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha previsto per le mamme lavoratrici l’esonero dal versamento dei contributi. In particolare non pagheranno i contributi all’INPS le lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Si tratta di una misura prevista in via sperimentale solo per l’anno 2022 che trova applicazione a decorrere dal rientro sul posto di lavoro. Ovvero dopo la fruizione del congedo di maternità. Con il messaggio n. 4042/2022 l’INPS fornisce le indicazioni necessarie per poterne fruire correttamente.
Non pagheranno i contributi all’INPS le neomamme ed ecco quando e in quale misura
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L’INPS precisa nel messaggio che l’esonero trova applicazione dalla data di rientro effettivo sul posto di lavoro. Lo stesso dovrà però avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Inoltre attese le molteplici situazioni che possono verificarsi prima del rientro effettivo dal congedo, si può verificare uno slittamento della data di decorrenza dell’agevolazione. Tuttavia è necessario per fruire dell’esonero che il rientro avvenga entra il 31 dicembre 2022. Inoltre è necessario che le cause che posticipano il rientro si collochino senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio. Qualora la lavoratrice sia effettivamente rientrata dopo il congedo obbligatorio e successivamente il rientro abbia richiesto quello facoltativo, l’esonero partirà dalla data del primo rientro. L’esonero contributivo è previsto nella misura del 50% e trova applicazione, in via sperimentale solo per quest’anno.
Come si calcola
L’esonero dai contributi deve calcolarsi a partire dal rientro effettivo sul posto di lavoro. I giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo fruiti senza soluzione di continuità prima del rientro, non sono oggetto d’esonero. Pertanto il relativo imponibile non determina il diritto all’agevolazione. Inoltre l’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio può essere cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. È inoltre ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore previsti dall’attuale Legge di Bilancio.