Come certamente sapremo, quando si conclude il matrimonio tra 2 persone non si cancellano tutti i diritti e doveri reciproci. Spesso permane, ad esempio, un dovere di assistenza. Questo fa sì che possa persistere il diritto agli alimenti, qualora una parte versi in condizioni economiche particolarmente fragili.
Allo stesso modo, nel caso di separazione o divorzio, il giudice può indicare che la parte considerata responsabile della fine del matrimonio versi una cifra all’altra. Parliamo di una somma forfettaria, versata mensilmente.
Si vengono a formare così 2 parti: una obbligata al versamento e l’altra costituita dell’ex coniuge destinatario. La prima potrà ottenere una deduzione sulle relative cifre versate (ottenendo così degli sconti sull’importo complessivo da versare). L’assegno destinato ai figli invece non è tassato.
L’ex coniuge destinatario invece dovrà versare le relative imposte per le cifre di mantenimento ricevute. Da un punto di vista fiscale, le somme ricevute vengono considerate “assimilabili al reddito da lavoro dipendente” e concorrono alla definizione, ad esempio, dell’IRPEF.
C’è però un’eccezione che è stata indicata di recente dalla giurisprudenza.
La sentenza
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Il principio è stato evidenziato dalla Commissione Tributaria del Lazio (Sentenza 1980/13 del 2021). Nel caso concreto una parte si difendeva d’innanzi al Fisco per non aver versato le imposte relative alle cifre stabilite dal giudice come assegno di mantenimento. La motivazione era semplice. L’ex coniuge versava solamente una parte irrisoria dell’importo dovuto, nonostante avesse dedotto i relativi importi.
Peraltro, l’assegno era rivolto al mantenimento tanto dell’ex coniuge, che della prole. L’elargizione di questa somma, dunque, non poteva configurare neppure la parvenza di un assegno divorzile. Contraddiceva in questo modo non solo alla decisione del giudice, ma anche all’aspettativa di vita della destinataria della cifra.
L’irrisorio contributo, in sintesi, non rientrerebbe tra i redditi assimilabili dall’ordinamento al lavoro dipendente. E dunque non dovranno versare le tasse al Fisco i contribuenti che non ricevono affatto, o solo in piccola parte, l’importo dell’assegno di mantenimento. Non è semplicemente necessario presentarlo nella dichiarazione dei redditi, se realmente irrisorio.
Non dovranno versare le tasse al Fisco i contribuenti che si trovano in questa situazione con l’assegno di mantenimento
Sono molte le problematiche che possono insorgere dalla fine del rapporto matrimoniale. Per questi motivi l’ordinamento ha nel corso degli ultimi anni fortemente agevolato e semplificato il ricorso. In alcuni casi, ad esempio, non è obbligatorio ricorrere all’avvocato per ottenere in pochi mesi il divorzio. La spesa dei procedimenti così portati avanti non sarà superiore alle poche decine di euro. Tra le varie condizioni, però, non dovranno essere presenti figli minori.
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