Quotidianamente i tribunali hanno a che fare con questioni legate alla fine del matrimonio oppure di convivenze, che, molte volte, coinvolgono anche figli minori. Si tratta di questioni davvero delicate. Infatti, non solo coinvolgono il preminente interesse dei figli, ma si intrecciano questioni economiche e questioni affettive. Trasformando, spesso, i processi civili in campi di battaglia. Una questione particolarmente comune e diffusa, ma allo stesso tempo molto discussa è quella che riguarda l’assegnazione del mantenimento al vecchio partner.
In particolare, la Corte di Cassazione ha spiegato se spetti o meno l’assegno di mantenimento al coniuge che intraprende una nuova relazione e una nuova convivenza. È molto frequente, infatti, il caso di coppie separate o divorziate che, poi, intraprendono quasi subito nuove relazioni. Queste, pur del tutto normali, pongono delicati problemi legali e affettivi. Ad esempio, proprio con riguardo alla spettanza dell’assegno di mantenimento pur avendo intrapreso un nuovo rapporto.
Le condizioni per l’attribuzione dell’assegno
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Le condizioni per ottenere l’assegno di mantenimento sono molto chiare, perché sono fissate direttamente dalla legge. Infatti, l’articolo 5 della Legge sul divorzio dice quando spetta l’assegno di mantenimento. Dunque, niente assegno di mantenimento al coniuge se non ricorrono le condizioni previste dalla legge. La legge impone, infatti, alcuni requisiti per accedere a questo tipo di assegno senza i quali il giudice non può concederlo.
Il tribunale, quando decide per lo scioglimento del matrimonio, deve tenere conto di alcuni fattori. Le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla vita familiare. Va anche valutato il reddito di entrambi, infatti l’assegno di mantenimento va disposto in favore del coniuge economicamente più debole.
Niente assegno di mantenimento al coniuge se il matrimonio finisce in questo modo
La Corte di Cassazione ha parlato dei requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento in un’ordinanza del 2018, numero 402. In questo provvedimento i giudici hanno trattato il caso di un matrimonio durato solo 28 giorni, in cui la moglie chiedeva all’ex marito il mantenimento. Secondo la Cassazione, 28 giorni di durata del matrimonio è un tempo troppo breve per chiedere e ottenere l’assegno di mantenimento. Infatti, la Legge sul divorzio è molto chiara nel richiedere al giudice di guardare anche la durata del matrimonio nel determinare l’assegno divorzile.
Secondo la Cassazione, un lasso troppo breve di tempo impedisce il sorgere, tra i coniugi, di una comunione materiale e spirituale alla base dell’attribuzione dell’assegno. Per questo, concludono i giudici, se il matrimonio dura troppo poco l’assegno di mantenimento non spetta.
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