Nessuna comunicazione anche via sms per questi lavoratori ma altri distratti pagheranno una multa da 2.500 euro

lavoratori autonomi

Gennaio che è il mese delle ripartenze e dei buoni propositi è stato anche un mese ricco di adempimenti da svolgere e scadenze da rispettare. Ad esempio una gran fetta di contribuenti entro il 31 gennaio ha dovuto pagare il bollo auto, mentre altri il superbollo, evitando così sanzioni salate. Ma tra i tanti adempimenti ordinari e noti a tutti, il mese di gennaio ha introdotto anche un altro obbligo in ambito di rapporti di lavoro autonomo. Si tratta dell’obbligo introdotto dal D.L. n.146/21 per contrastare il lavoro in nero di lavoratori autonomi occasionali. Ovvero l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali da parte dei committenti. Tuttavia si è reso necessario un chiarimento da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Arriva pertanto una buona notizia per molti, infatti nessuna comunicazione anche via sms per questi lavoratori da parte di determinati professionisti. In particolare l’Ispettorato del Lavoro chiarisce per chi non sussiste l’obbligo fornendo ulteriori chiarimenti in data 27 gennaio.

Infatti, l’Ispettorato con la nota n.29 dell’11 gennaio 2022 aveva illustrato puntualmente i soggetti destinatari dell’obbligo nonché tutti gli elementi da inserire nella comunicazione. Specificando altresì nel caso in cui dovesse omettersi tale comunicazione anche l’importo delle multe. Infatti chi distrattamente non invia la comunicazione rischia multe da 500 euro fino ad un massimo di 2.500 euro.

Nessuna comunicazione anche via sms per questi lavoratori ma altri distratti pagheranno una multa da 2.500 euro

L’Ispettorato del Lavoro, pertanto, attesi i quesiti sollevati sulla nota n.29, fornisce ulteriori chiarimenti in merito a chi sia effettivamente obbligato a fornire la comunicazione. In particolare si precisa, nuovamente, che il nuovo obbligo di comunicazione riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori. Di conseguenza, alla domanda se gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività non commerciale siano tenuti a tale obbligo, la risposta è negativa.

Tuttavia qualora dovessero svolgere anche in maniera marginale un’attività d’impresa, gli enti avranno l’obbligo di fare la comunicazione in ordine ai lavoratori autonomi occasionali impiegati. Sono inoltre esclusi dall’obbligo anche i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale ai sensi dell’art.2229 c.c. Come ad esempio i lettori d’opere in festival o libreria, i docenti, i redattori di articoli e testi, i correttori di bozze e progettisti grafici. Allo stesso modo non sono tenuti all’obbligo di comunicazione gli studi professionali, qualora non siano organizzati in forma d’impresa. Ciò in quanto l’obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Infine qualora la prestazione sia resa con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore d’opera non cambia l’obbligo della comunicazione, purché non riguardi prestatori d’opera intellettuale.

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