Nessun fermo amministrativo con la Legge 104 per chi invia questa documentazione

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Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse misure di sostegno per coloro che vivono una condizione di disabilità. Ad esempio per chi un’invalidità superiore al 74% l’INPS eroga un beneficio economico di 290 euro. Mentre in casi di particolare gravità, si riconosce anche un’indennità di accompagnamento pari a 525 euro circa. O ancora, il lavoratore dipendente nel settore privato può ottenere l’accesso anticipato alla pensione. In tali casi l’INPS paga la pensione 11 anni prima a chi presenta la necessaria documentazione. Ma oltre a tali benefici, sono previste numerose agevolazioni fiscali per chi è titolare di Legge 104 e per i suoi familiari che lo assistono. Tra queste la più conosciuta e probabilmente la più utilizzata è quella per l’acquisto dell’auto per il trasporto della persona disabile.

In cosa consistono le agevolazioni per l’acquisto

La persona con disabilità per l’acquisto di un’auto ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF e all’applicazione dell’IVA agevolata. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e si calcola su un importo massimo di 18.075,99. Tale agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di 4 anni. Ma è possibile riottenerlo se nel corso del quadriennio il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA per demolizione.

Oltre all’IRPEF, i titolari di Legge 104 possono fruire anche dell’IVA agevolata al 4%. Tale agevolazione è prevista unicamente per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. Si applica inoltre senza limiti di valore per una sola volta nel quadriennio decorrente dall’acquisto.

Nessun fermo amministrativo con la Legge 104 per chi invia questa documentazione

Potrebbe però accadere che la persona con disabilità o il familiare cui quest’ultima è a carico abbia debiti con Amministrazioni o enti pubblici. In generale in questi casi gli agenti della riscossione possano bloccare un bene mobile del debitore iscritto nei Pubblici Registri. Chi subisce un fermo amministrativo, non potrà disporre liberamente dell’auto finché non salderà il debito col Fisco e l’agente della riscossione non provveda alla cancellazione. Pertanto fino a quel momento il veicolo:

  • non potrà essere demolito o asportato;
  • non può circolare;
  • anche a seguito di vendita con data certa successiva all’iscrizione del fermo, non potrà essere radiato dal PRA o circolare.

Questa pertanto è la regola generale. Ma qualora il veicolo sia utilizzato per il trasporto disabili potrà essere sottoposto a fermo amministrativo? In questi casi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione del fermo amministrativo, esattamente come avviene se l’auto è utilizzata per lavoro.

Pertanto nessun fermo amministrativo con la Legge 104 da parte del Fisco. Tuttavia Nel caso in cui il fermo risultasse già iscritto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà provvedere alla sua cancellazione. Sarà necessario presentare all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia o a mezzo raccomanda A/R il modello F3. Al modulo dovrà allegarsi tutta la documentazione necessaria che attesti compiutamente che l’auto è utilizzata per il trasporto di persone con disabilità. Ad esempio, la fattura d’acquisto dove risulta che il bene è stato acquistato con le agevolazioni fiscali della Legge 104/92, il contrassegno auto per disabili.

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