Nel caso di caduta in strada a causa di una buca o di un dislivello, si ha diritto al risarcimento?

buca

Non è sempre facile ottenere il risarcimento dalla Pubblica Amministrazione in caso di caduta su una strada pubblica. Sicché, la domanda che dobbiamo porci è se nel caso di caduta in strada a causa di una buca o di un dislivello, si ha diritto al risarcimento del danno.

Il problema che si frappone al conseguimento di quanto spetta, risiede nella particolare insidiosità della normativa in materia. Infatti, la giurisprudenza è stata spesso restia nell’accordare ragione al contribuente caduto in buche, fosse, dislivelli o su chiazze oleose. E, in generale, incorso in altre insidie stradali.

Quale sarebbe, quindi, più nel dettaglio, l’ostacolo alla declaratoria della responsabilità esclusiva dell’Amministrazione, in siffatti casi?

Ebbene, se è vero che essa è proprietaria della strada, e quindi è tenuta alla sua custodia e alla sua manutenzione, è anche vero che l’utente deve prestare attenzione. E circolare utilizzando diligenza e prudenza. Pertanto egli dovrebbe essere in grado di evitare gli ostacoli evidenti e visibili. E quindi i danni prevedibili.

Ecco, dunque, in cosa risiede la complessità della questione! Ma, vediamo, come si è orientata la più recente giurisprudenza al riguardo.

Presupposti per ottenere il risarcimento e quando esso viene negato

Cerchiamo di rispondere alla domanda, più che legittima che si pone il cittadino, ossia: “nel caso di caduta in strada a causa di una buca o di un dislivello, si ha diritto al risarcimento?”.

Anzitutto, occorre precisare che chi incorre in tale situazione spiacevole, deve raccogliere le prove dell’accaduto.

Ossia cercare di poter dimostrare: 1) che sussisteva un’insidia sulla strada (sia essa buca, dislivello o altro) immortalandola con una foto, ad esempio, oppure chiamando le Autorità che dovranno stilare un verbale in proposito; 2) dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l’insidia e il danno occorso. Questo può avvenire mediante l’ausilio di una prova testimoniale di qualcuno che era presente all’incidente; 3) dimostrare la sussistenza del danno. A tal uopo, soccorre il certificato del pronto soccorso. Nonché le ricevute delle medicine acquistate per la cura, le eventuali terapie prescritte, ecc.

Ciò chiarito per quanto attiene alle prove necessarie per procedere all’azione di risarcimento, vediamo adesso come fare per dare avvio alla procedura, sul piano pratico.

Anzitutto, occorre inviare una lettera di diffida e messa in mora all’ente titolare della strada dove è avvenuto l’incidente. Si tratterà del Comune, della Provincia, della Regione o dello stesso Stato, a seconda del tipo di strada.

Nel caso, di assenza di risposta o risposta negativa, occorrerà rivolgersi al Giudice.

In quali casi potrebbe essere negato il risarcimento?

A questo punto, ci chiederemo: “in quali casi potrebbe essere negato il risarcimento?”. Ebbene, ciò accade nel caso in cui l’Amministrazione provi che la caduta sia avvenuta per caso fortuito. Che si identifica in un fattore imprevedibile e inevitabile.

Esso, di fatto, può consistere in un fatto naturale come un terremoto, una valanga. O altro evento imprevedibile. Oppure nella condotta imprudente del danneggiato.

Per fare un esempio esplicativo della prima fattispecie, pensiamo alla caduta di un albero in strada a causa del cattivo tempo, che abbia provocato il danno. In tal caso, se il danno sia avvenuto nell’immediatezza del fatto e la Pubblica Amministrazione non abbia avuto il tempo materiale di intervenire, il danno dell’utente non è risarcibile.

Esempio, invece, del comportamento imprudente del danneggiato è il caso in cui la caduta sia avvenuta di giorno e la buca fosse perfettamente visibile. Sicché, neppure quando il danno si sia verificato in circostanze siffatte, il danno sarebbe risarcibile. Il tutto perchè l’insidia si sarebbe potuta evitare se il danneggiato avesse usato l’ordinaria diligenza. Ciò è quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche ultimamente.

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