Con l’avvicinarsi dell’estate sono tanti i lavoratori a programmare le ferie per andare finalmente in vacanza con la famiglia dopo un anno d’intenso lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, sono un diritto costituzionale indisponibile che non può essere ceduto neanche dietro corrispettivo in denaro. La legge oltre a stabilire che il lavoratore abbia il giorno di riposo all’art.2109 del c.c., prevede altresì un periodo di ferie retribuite.
Questo non potrà essere inferiore a 4 settimane. Per quanto riguarda un primo periodo di almeno 2 settimane, questo può fruirsi nel corso dell’anno di maturazione in maniera ininterrotta su richiesta del lavoratore. Mentre le altre 2 settimane possono fruirsi in maniera frazionata ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Inoltre i contratti possono prevedere anche un periodo superiore al minimo delle 4 settimane. Questo periodo in più può essere fruito in modo frazionato entro il termine stabilito nella contrattazione e potrebbe essere anche monetizzato.
Ben potrebbe accadere che il lavoratore si trovi con delle ferie arretrate, ovvero non godute. Il datore di lavoro se vuole evitare guai, dovrà consentire ai suoi lavoratori di godere entro il 30 giugno 2022 delle ferie non godute. Ovvero quelle spettanti nel 2020 che potevano fruirsi entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
Arrivano sanzioni superiori a 5.000 euro per questi datori di lavoro che non si adegueranno entro il 30 giugno
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Le ferie come detto sopra sono un diritto indisponibile ed irrinunciabile, pertanto devono obbligatoriamente fruirsi e non possono monetizzarsi. Ciò vale per le 4 settimane obbligatorie per legge per le quali vige il divieto di monetizzazione. Il dipendente, qualora il datore di lavoro non gli consenta di godere delle ferie, potrà chiedere il risarcimento dei danni. Tale comportamento infatti impedisce al lavoratore un recupero psicofisico. La scadenza dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie infatti non comporta la scadenza delle stesse. Ma il datore di lavoro dovrà versare i contributi sulle ferie entro i 18 mesi dopo la fine dell’anno in cui sono maturate.
Per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni in materia di ferie arrivano sanzioni superiori a 5.000 euro, come stabilite dal D.lgs. n.66/2003 all’art.18 bis co.3. Ovvero, da 120 a 170 euro per le violazioni relative ad un solo anno, riguardanti al massimo 5 lavoratori. Sanzioni più elevate se si sono verificate per almeno 2 anni, interessando più di 5 lavoratori, ovvero da 480 euro a 1.800 euro. Nonché sanzioni da 960 a 5.400 euro se le violazioni si sono verificate per più di 4 anni o hanno coinvolto più di 10 lavoratori.
Pertanto se i lavoratori non hanno ancora goduto delle ferie maturate nel 2020, i datori di lavoro dovranno affrettarsi. Pertanto dovranno adeguarsi alle esigenze dei propri lavoratori e concedere le irrinunciabili ferie entro il 30 giugno.
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