La lotta ai contanti intrapresa dal Governo non si ferma neanche in estate, anzi, stante agli ultimi interventi legislativi, si è addirittura intensificata. In particolare nonostante la proroga per un altro anno all’utilizzo dei contanti fino a 1.999,99, la battaglia al nero nonché all’evasione fiscale non si ferma. Tant’è che da luglio scattano sanzioni pesanti anche per chi chiede i contanti rifiutando i pagamenti con carte di credito, debito e prepagate. Infatti se pure l’obbligo del POS per i professionisti e gli esercenti vige dal 2014, fino a poche settimane fa non era prevista alcuna sanzione. Il D.L.n.36/22 ha previsto dal 30 giugno una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per coloro che non si adeguano.
Multe da 2.000 euro per questi pagamenti poco chiari anche con il POS
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Nonostante varie proteste da parte di alcuni commercianti, da subito sono fioccate diverse multe per coloro che non si sono adeguati. Ma cosa accade se alla cassa ci si si ritrova a pagare di più solo perché si paga con bancomat, carta di credito o bancomat? In altre parole, il professionista può aumentare il prezzo di un prodotto a seconda delle modalità di pagamento scelte dal cliente? È lecita una tale condotta? La risposta è sicuramente negativa e il professionista o l’esercente un’attività commerciale potranno subire una sanzione piuttosto elevata, ai sensi Codice del Consumo all’art. 62. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta più volte proprio in merito a tali comportamenti. In particolare ha precisato che l’applicazione di supplementi per l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento è una violazione dell’art.62 del Codice del Consumo. Secondo quest’ultimo i venditori non possono imporre ai consumatori spese per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come prepagate o carte di credito o debito. In tal caso possono arrivare multe da 2.000 euro per questi aumenti di prezzi ingiustificati.
Come tutelarsi?
Tale divieto peraltro è stato anche ribadito nella Direttiva europea 2015/2366 conosciuta come PSD2, recepita nel D. Lgs. n.218/2017. Pertanto i venditori non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni ai clienti che utilizzano per il loro pagamento prepagate, carte di debito o credito. In questo caso si configura una violazione dei diritti del consumatore ai sensi dell’art.62 Codice del Consumo. Il divieto disciplinato dal Codice del Consumo si applica a tutti gli esercenti attività commerciali anche di piccole dimensioni. In particolare alle lavanderie, frutterie, tabaccai, ferramenta, bar, macellerie, profumerie, abbigliamento, ecc.
Nel caso in cui l’Autorità riscontrasse tali condotte potrà sanzionare gli esercenti che adottano tale condotta ai sensi dell’art.27 del Codice del Consumo. Pertanto i consumatori potranno presentare un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato. L’Autorità potrà applicare multe da 2.000 euro per i trasgressori.
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