Multa fino a 665 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente per il conducente del veicolo che tiene questo comportamento

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Se un tempo per accertare qualsiasi infrazione, delle norme sulla circolazione stradale, c’era bisogno di un agente di polizia sul posto, oggi è la tecnologia che fa da padrone. I due più comuni spauracchi dell’automobilista, in questo senso, sono i misuratori elettronici di velocità e le telecamere ai semafori. Questi ultimi sono comunemente noti come T-red ma ne esistono diverse varianti. Mentre per i misuratori elettronici di velocità, è conoscenza piuttosto comune che sia necessario segnalarli all’automobilista con l’apposito cartello, pena l’invalidità della sanzione, molto di meno si conosce riguardo i T-red. Molti automobilisti, associando logicamente i misuratori di velocità al T-red, ritengono che anche la telecamera dei semafori vada segnalata altrimenti la multa diventa annullabile. 

Multa fino a 665 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente per il conducente del veicolo che tiene questo comportamento

Proprio su questo problema si è espressa una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2305\2022 del 26 gennaio. La questione riguardava proprio un automobilista che , passato con il rosso, impugnava la sanzione. Questo sosteneva che la telecamera, che aveva accertato la violazione, non gli fosse stata segnalata, come per i misuratori elettronici di velocità. Per questo motivo,  il provvedimento era da considerarsi invalido.

Il funzionamento del meccanismo dei semafori delle telecamere è piuttosto semplice. Quando il semaforo diventa rosso si attivano due fotocellule collocate subito prima e subito dopo la linea di arresto. Al superamento dei due sensori la telecamera scatta due foto diverse, quella determinate è però la seconda che acclara l’infrazione stradale. Questo accertamento non richiede la presenza fisica di una pattuglia, la c.d. contestazione immediata, ma è sufficiente il recapito al domicilio dell’automobilista del verbale entro 90 giorni dall’infrazione.

La soluzione della Corte di Cassazione 

Le norme, a questo punto, da considerare sono due. L’articolo 41 del Codice della Strada, che impone all’automobilista di non superare la linea di arresto con il semaforo rosso. E l’articolo 146 comma 3 sempre del Codice della Strada che punisce questa infrazione con una sanzione amministrativa da 167 a 665 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente (il doppio per chi ha la patente da meno di 3 anni). In orario notturno la sanzione aumenta di un terzo. Mentre, in caso di recidiva entro 2 anni è possibile la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.  Dunque attenzione perché questo comportamento potrebbe costare una multa fino a 665 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente.

Nella recente ordinanza 2305 la Corte di Cassazione ha spiegato che le telecamere ai semafori, a differenza dei misuratori elettronici di velocità, non devono essere segnalate. Dunque la sanzione che ne consegue è legittima anche se manca l’apposito cartello che mette in guardia gli automobilisti.  Questo perché, spiegano i giudici, a differenza dei misuratori elettronici di velocità le telecamere ai semafori sono meri documentatori automatici. Ancora meglio sono dei meri accertatori video fotografici preposti a riprendere il momento dell’attraversamento della linea di arresto da parte del veicolo con il semaforo rosso. Per questo motivo la sanzione è valida anche se lo strumento elettronico non è appositamente segnalato.

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