Capire chi è obbligato a partecipare alle spese per la manutenzione o il rifacimento del tetto non è facile perché i condomini possono presentare situazioni complesse. Molti si chiedono come capire con esattezza chi paga i lavori al tetto e chi no nel condominio, per non rischiare di spendere quando non è necessario.
Prima di tutto in questi casi è molto importante capire chi sia il proprietario del tetto. Di solito il tetto è condominiale, cioè tutti i condomini ne sono comproprietari secondo quote rappresentate dai loro millesimi. Lo stabilisce il codice civile all’art. 1.117. In questo caso tutti i condòmini devono partecipare alle spese per la manutenzione o il rifacimento del tetto dividendole per millesimi.
I casi particolari in cui il tetto non è di tutti
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Si sente spesso parlare di lastrico solare. Si distingue dal tetto perché è calpestabile, ci si può camminare sopra. Può essere destinato ad usi diversi. Per esempio terrazza dove tutti possono stendere i panni, oppure prendere il sole.
È uni dei tipici casi in cui molti si chiedono come capire con esattezza chi paga i lavori al tetto e chi no nel condominio. Se il lastrico solare è aperto all’uso di tutti i condòmini le spese si dividono tra tutti secondo i millesimi. Esattamente come se fosse il classico tetto spiovente che funge solo da copertura o per sorreggere le antenne.
Se dal tetto provengono infiltrazioni che provocano danni
Dato che il tetto è comune a tutti anche i danni sono comuni a tutti. Quindi i danni che le infiltrazioni hanno provocato nel vano scale o nei singoli appartamenti saranno riparati a spese di tutti i condomini divisi per millesimi.
Proprietà esclusiva
È un caso raro, ma può darsi che il tetto appartenga ad un solo condomino. Dato che è un’eccezione deve risultare dall’atto notarile di acquisto. In questo caso le spese per la manutenzione si dividono secondo la regola del lastrico solare. Un terzo della spesa a carico esclusivo del proprietario del tetto, mentre gli altri due terzi si dividono tra tutti i condomini per millesimi. Questo perché anche se il tetto è di proprietà di un solo condomino svolge funzione di copertura anche per tutti gli altri.