L’articolo 601 del codice civile prevede che rappresentino le forme ordinarie di testamento quello olografo e quello per atto del notaio. Il testamento per atto del notaio può essere pubblico o segreto. Infatti, il notaio riceve il testamento pubblico alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio le sue volontà, alla presenza di questi. Il notaio redige il testamento e, poi, ne dà lettura alla presenza dei testimoni.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, l’ora della sottoscrizione e va sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. La legge prevede speciali modalità per la redazione del testamento della persona muta o sorda. Quando, invece, il testatore sia incapace di leggere, servono quattro testimoni.
Molti ritengono che questa violazione della legge causi la nullità del testamento olografo, in realtà comporta solo una sanzione per il notaio
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Quanto al testamento segreto, a redigerlo è il testatore o un terzo. Se lo scrive un terzo, il testatore deve sottoscriverlo. Se è scritto con mezzi meccanici, va sottoscritto su ciascun foglio, unito o separato. Invece, se abbiamo un testamento olografo, non servono tutte queste formalità. È sufficiente, per la sua redazione e conservazione, che sia redatto, datato e sottoscritto dal testatore.
Queste, in sintesi, sono le formalità necessarie alla redazione dei principali tipi di testamenti. Quanto alla pubblicazione, anche per il testamento olografo, è prevista la presenza di testimoni. Infatti, gli eredi devono richiedere la pubblicazione del testamento olografo al notaio per ottenerne l’esecuzione. La fase della pubblicazione non riguarda la validità, ed eventuale nullità del testamento. Riguarda la sua conoscibilità e attuazione, nei confronti degli eredi, anche legittimi, e dei creditori.
Gli obblighi formali da rispettare
Il notaio, per pubblicare il testamento olografo, deve redigere un verbale che ha valore di atto pubblico. Per farlo, ha bisogno della presenza di due testimoni. Chi possiede un testamento olografo, ad esempio perché ne ha ricevuto la custodia, lo deve presentare al notaio per la pubblicazione. Si vede l’importanza che hanno i testimoni in questa fase. Normalmente la legge consente la più assoluta autonomia del testatore nel redigere e conservare il testamento olografo. Detto in altri termini, non gli serve la collaborazione di altri soggetti.
Al momento, però, della pubblicazione, il codice civile richiede la presenza di due testimoni. Per questo molti ritengono che questa violazione della legge determini la nullità del testamento olografo. In realtà, la giurisprudenza ha spiegato che la mancanza di testimoni non incide sulla validità del testamento. Si tratta della sentenza 11569 del 1992. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di testimoni al momento della pubblicazione non comporta la nullità del testamento. Gli eredi, cioè, non rischiano di perdere i beni come divisi dal defunto. Rischia solo una sanzione disciplinare il notaio che violi la legge, in particolare l’articolo 47 della legge 89/1913.
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