Molti notai consigliano questa pratica per rendere inattaccabile il trasferimento di beni e immobili anche dopo la morte

testamento

Con l’avanzare dell’età è naturale pensare a cosa accadrà ai propri beni, ai sacrifici fatti da una vita e come disporre di essi. Purtroppo anche nelle migliori famiglie, quando c’è qualcosa da dividere possono insorgere contrasti. Il nostro legislatore pur concedendo la massima libertà ad ognuno di disporre dei suoi beni, prevede che una parte di esso sia intangibile. Ovvero sia esclusivamente a favore dei cosiddetti legittimari, coniuge, figli e ascendenti. Lo strumento mediante il quale si possono esprimere le ultime volontà è il testamento che può redigersi in diverse forme.

Molti genitori preferiscono disporre dei propri beni quando sono in vita, nella convinzione di evitare conflitti tra i figli dopo la propria morte. Ma anche in questa circostanza è necessario essere prudenti senza intaccare quella che è la parte indisponibile del patrimonio destinata ai legittimari. Sono tanti a ricorrere a diversi istituti giuridici senza sapere che anche questi possono essere attaccati. Ad esempio molti effettuano una compravendita apparente per trasferire un immobile ma avvocati e notai lo sconsigliano perché si potrebbe dover restituire tutto. Allo stesso modo la donazione che potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte di altri legittimari qualora dovessero ritenerla ingiusta.

Molti notai consigliano questa pratica per rendere inattaccabile il trasferimento di beni e immobili anche dopo la morte

Ma se si decide che i propri beni saranno divisi dopo il proprio passaggio a miglior vita, quale forma di testamento è preferibile utilizzare? Va detto innanzitutto che il nostro legislatore prevede tre forme di testamento, olografo, pubblico e segreto. Il testamento olografo disciplinato dall’art. 602 c.c. è il più conosciuto e potrebbe essere conveniente da un punto di vista economico. Ma si presta a non poche problematiche.

In particolare potrebbe essere sottratto, manipolato e facilmente contestabile. Nonostante si eseguano tutte le formalità richieste dalla legge, si presta ad essere facilmente impugnato. Mentre il testamento pubblico mette al riparo da possibili sottrazioni, manipolazioni e distruzioni. Infatti molti notai consigliano questa pratica per rendere inattaccabile quanto disposto in esso. È la forma più sicura in quanto è redatto da un pubblico ufficiale e viene conservato negli archivi notarili. Il testamento pubblico può essere fatto da qualunque persona, capace di intendere. Questo è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni maggiorenni, capaci d’agire, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, e non interessati all’atto. Il testatore dichiarerà al notaio le sue disposizioni, quest’ultimo le ridurrà per iscritto rendendole conformi alla legge.

Un altro tipo di testamento, probabilmente meno conosciuto è il testamento segreto. Questo può essere redatto dal testatore o da un terzo e poi consegnato al notaio in busta chiusa per conservarlo. In questo caso il notaio dovrà redigere un verbale di deposito nei propri atti. Appare chiaro che le forme più sicure di conservazione delle proprie disposizioni testamentarie sono quelle conservate presso il notaio. Pertanto se si temono conflitti sarà meglio sostenere maggiori costi e optare per un testamento pubblico o segreto.

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