La donazione è uno degli atti più diffusi e utilizzati da tantissimi genitori per distribuire i propri beni ai figli. Si preferisce anche e soprattutto per ragioni fiscali in quanto è molto più vantaggiosa rispetto ad esempio alla compravendita. Infatti le aliquote e le franchigie sono calcolate in base al rapporto tra beneficiario e donante. Tuttavia questo atto presenta caratteri di instabilità attesi i rischi che può presentare a seguito della morte del donante. Infatti per gli eredi che hanno ricevuto la casa in donazione c’è poco da fare se non passano 10 anni dall’apertura della successione.
Infatti entro tale termine gli altri eredi potrebbero chiedere la reintegrazione della propria quota ereditaria mediante l’azione di riduzione, rendendo così inefficace la donazione. Pertanto, sono in tanti che per raggirare l’ostacolo prediligono la compravendita. Infatti questo atto a differenza della donazione non può essere oggetto di contestazione da parte degli eredi. Ciò in quanto il prezzo incassato dal de cuius reintegra la perdita del bene oggetto della vendita.
Molti lo fanno per trasferire un immobile ma avvocati e notai lo sconsigliano perché si potrebbe dover restituire tutto
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Tuttavia è una prassi molto diffusa di effettuare una compravendita solo in apparenza, la cosiddetta compravendita fittizia. Questa si ha quando non avviene il trasferimento di denaro da parte dell’acquirente o nell’atto si prevede un pagamento simbolico. Ma attenzione perché molti lo fanno per trasferire un immobile nonostante gli avvocati e i notai lo sconsiglino. Infatti tale atto, proprio come la donazione, è suscettibile d’impugnazioni.
In particolare, tale atto potrebbe essere equiparato alla donazione. Con la conseguenza che potrà essere impugnato dagli altri eredi, ritenendosi la compravendita un contratto simulato. La Cassazione infatti ha evidenziato che può considerarsi simulato anche la compravendita con cui l’immobile viene trasferito ad un prezzo non di mercato. Il contratto simulato non costituisce un atto illecito, ma i soggetti terzi che subiscono un pregiudizio dall’atto simulato potranno impugnarlo. Pertanto qualora si decida di trasferire in tal modo un immobile ad un solo figlio, gli eredi che subiscono un pregiudizio potranno agire in giudizio.
In particolare, costoro potranno agire per far dichiarare l’inefficacia parziale o totale dell’atto.
Pertanto gli eredi potranno impugnare la finta vendita entro 10 anni dall’apertura della successione. Inoltre anche i creditori del venditore potranno agire mediante azione revocatoria o mediante azione di accertamento della simulazione. In questi casi l’acquirente rischia di dover restituire il bene acquistato.
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