La scarcerazione dei boss per la collocazione degli stessi agli arresti domiciliari, ha acceso ampie polemiche a livello politico. Esse si sono tradotte nella presentazione, da parte del centro destra di una mozione di sfiducia contro il ministro Bonafede. Cosicchè, il decreto n. 29/2020, emesso il 10 maggio, ha previsto ulteriori misure per i detenuti scarcerati a causa del Covid-19. Tra queste vi sono verifiche mensili per i boss destinatari della misura. Ciò, per valutare la permanenza delle ragioni che hanno giustificato la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare o il differimento della pena. Detto decreto ha previsto, inoltre, regole stringenti anche per i colloqui, che fino al 30 giugno, si possono fare solo a distanza.
Beneficio della detenzione domiciliare o differimento della pena
Le categorie di detenuti interessati è rappresentata da: persone detenute e internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico. Poi abbiamo quelli condannati per associazione a delinquere legata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché i detenuti e gli internati sottoposti al regime dell’articolo 41 –bis. Tutti costoro, possono beneficiare, per ragioni connesse all’emergenza Covid-19, della misura del differimento della pena e della detenzione domiciliare. Il riconoscimento dei suddetti benefici prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza, che ha adottato il provvedimento, valutino la permanenza dei motivi legati all’emergenza Covid19. Il tutto, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, ogni mese. Detta valutazione può essere effettuata anche prima, se il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture attrezzate alternative. Per esse di intende: strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti, adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammessi al beneficio.
Misure per i detenuti scarcerati a causa del coronavirus: revoca del beneficio
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Prima di provvedere alla revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria sente quella sanitaria regionale e acquisisce informazioni dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale verifica è simile a quella anzidetta, in quanto mira ad accertare la sussistenza di strutture alternative idonee, onde poter procedere alla revoca. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria dispone il ritiro della detenzione o il differimento della pena ha efficacia immediata.
Colloqui a distanza fino al 30 giugno
Il decreto n. 29/20 ha stabilito, anche altre misure, valevoli per gli istituti penitenziari. Esso dispone che dal 19 maggio al 30 giugno 2020 i colloqui con i congiunti debbano essere a distanza, cioè effettuati mediante apparecchiature e collegamenti. Inoltre, Il direttore dell’istituto penitenziario e quello per i minori, sentite le autorità competenti, possono stabilire un numero massimo di colloqui da svolgersi in presenza. Resta, tuttavia, fermo il numero minimo di un colloquio mensile.
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