Quando stipuliamo un contratto promettendo di pagare un bene o una prestazione, assumiamo delle responsabilità. L’articolo 2740 del codice civile prevede che il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo significa che, quando contraiamo un debito, i creditori possono attaccare i nostri beni. Tanto quelli che abbiamo già, così come quelli che acquisteremo in futuro. Possono, ad esempio, pignorare la nostra casa o i gioielli di famiglia. Oppure possono aspettare che riceviamo l’eredità dai nostri nonni per ottenere i beni che ci lasciano.
In caso, poi, vogliamo lasciare i nostri beni in eredità, non siamo completamente liberi di farlo. La legge prevede delle quote, chiamate legittime, che sono obbligatorie. Un soggetto, cioè, non può disporre dei propri beni in maniera completamente libera. Dovrà, infatti, sempre riservare una quota dei suoi averi ai soggetti indicati dalla legge come eredi legittimi.
Un meccanismo che pochi conoscono
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Se un soggetto volesse essere sicuro di attribuire un bene, che rientrerebbe nell’eredità, ad una certa persona, è meglio evitare la donazione. Esiste una strada per essere sicuri che un certo bene diventi di proprietà di un certo soggetto senza che nessuno possa lamentarsi o opporsi. Esiste anche una strada per evitare che i creditori pignorino i nostri beni o che essi finiscano necessariamente nelle quote legittime dell’eredità. Meglio della donazione e della vendita, il soggetto che voglia rendere inattaccabili alcuni suoi beni può utilizzare il fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dal codice civile, con cui i coniugi vincolano alcuni beni ad un certo scopo utile alla famiglia. Una volta che entrano a fare parte del fondo, i beni non sono più di proprietà dei coniugi. Questi beni servono solo a realizzare lo scopo scelto da chi ha istituito il fondo.
Meglio della donazione e della vendita, con questa operazione che pochi conoscono possiamo rendere inattaccabili i nostri beni anche da eredi e creditori
In questo modo, i creditori non possono attaccare i beni compresi nel fondo. Ad esempio, se la casa familiare è inserita all’interno di un fondo patrimoniale, i creditori dei coniugi non potranno attaccarla. Ci sono, però, due eccezioni. La prima è che i coniugi contraggano debiti per realizzare lo scopo del fondo patrimoniale. In questo caso, dei debiti risponde l’interno fondo patrimoniale e quindi eventualmente anche la casa familiare lì inserita.
La seconda eccezione la spiega la Corte di Cassazione con la sentenza 1652 del 2016. I giudici spiegano che se uno dei coniugi contrae un debito per bisogni estranei allo scopo del fondo, il fondo stesso non risponde. Se, però, il coniuge contrae un debito personale a nome del fondo, la faccenda diventa più complicata. Perché il fondo non risponda, il debitore (cioè il coniuge) deve provare che il creditore sapesse che quel debito era estraneo allo scopo del fondo. Senza questa prova, che è possibile dare anche tramite indizi, il coniuge metterà a rischio anche i beni, altrimenti inattaccabili, del fondo.
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