L’unico caso in cui la pensione di reversibilità non può essere pignorata. Quando e perché
Quando si contrae un debito e ci si accorge di non poterlo pagare più, magari perché la propria situazione patrimoniale è cambiata rispetto a quando è sorta l’obbligazione, si ha paura.
In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo anche a causa del coronavirus, la paura è aumentata. A volte le incertezze, prendono il sopravvento.
Vediamo allora cosa dice la legge, qualora i superstiti beneficiari della pensione di reversibilità contraggano dei debiti. La prestazione economica potrà essere pignorata?
Cos’è la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall’Inps.
Spetta ad alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati che sono deceduti, con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall’Istituto.
Spetta dunque ai “familiari” superstiti qualora ricorrano determinate condizioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
L’ammontare corrisponde ad una quota percentuale della pensione già liquidata.
L’unico caso in cui la pensione di reversibilità non può essere pignorata. Quando e perché
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Di regola, anche la pensione di reversibilità è pignorabile.
L’art. 545 c.p.c. stabilisce i crediti che non sono pignorabili e tra questi non viene citata la pensione di reversibilità.
Il divieto di pignorabilità riguarda i crediti alimentari o i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento ovvero sussidi per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
Pertanto, l’unico caso in cui la pensione di reversibilità non potrà essere pignorata è quando l’erede a cui spetta di diritto la pensione rinunzierà all’eredità.
La pensione di reversibilità si acquisisce “iure proprio” e non “iure successionis”.
Se il coniuge superstite rinuncia all’eredità, la pensione di reversibilità non potrà più essere gravata dal pignoramento del quinto.
A confermarlo anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987.
La rinuncia all’eredità
Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinuncia all’eredità non impedirà al familiare di avere diritto e di percepire la pensione di reversibilità.
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