Lo dice persino la Cassazione che per evitare il salasso di una multa basterebbe semplicemente effettuare questa dichiarazione

multa

Sembra incredibile ma la semplice ammissione di “non ricordare”, può da sola salvarci da una situazione estremamente sgradevole. Questo è quanto hanno stabilito i giudici del supremo grado di giudizio, riconoscendo la validità della comunicazione.

A beneficiare della decisione sia la fortunata automobilista che, con lei, tutti coloro che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Capita veramente a tanti di ricevere una sanzione amministrativa che comporti, oltre alla spesa, anche la sospensione dei punti della patente. In questo caso, assieme al verbale, ci verrà recapitato a casa l’obbligo di comunicare gli estremi del guidatore. Questo dovere di collaborazione spetta al cittadino e potrebbe costare anche molto caro. Se infatti non si adempie entro 60 giorni, possono arrivare multe fino a 1.166 euro. Sinteticamente, cioè, il titolare dell’auto deve inviare il nome, il cognome ed il numero della patente del soggetto che era alla guida. Ma questo non sempre è necessario. Infatti, ora lo dice persino la Cassazione che per evitare la multa così salata potrebbe bastare comunicare questo.

Il ribaltamento della decisione precedente

Per molti anni la Suprema Corte aveva sostenuto che era doveroso per il titolare ricordare precisamente l’entità della persona cui aveva prestato la macchina. Facile a dirsi per chi vive da solo. Molto meno per il titolare di un’azienda che impiega molti mezzi. Oppure, come nel caso concreto, per chi fa parte di una famiglia molto numerosa. La ricorrente infatti aveva comunicato di essere impossibilitata a ricordare chi fosse alla guida del veicolo nel giorno dell’infrazione. Inviato questo messaggio (tramite le forme previste) alla Polizia Municipale, si era vista comunque recapitare la sanzione amministrativa per non aver effettuato la dichiarazione.

Per sua fortuna il ricorso, giunto in Cassazione, le ha dato ragione. Merito della ordinanza n.9555/18. Il principio sembra piuttosto chiaro. Per applicare l’art.126 del Codice della Strada è necessario distinguere chi si disinteressa della richiesta di comunicazione dei dati da quanti forniscono “una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni”.

Lo dice persino la Cassazione che per evitare il salasso di una multa basterebbe semplicemente effettuare questa dichiarazione

Spetterebbe al giudice valutare, di volta in volta, “anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio”, la sincerità dell’affermazione. Nel caso concreto, ad esempio, l’auto era utilizzata da una pluralità di familiari. Come se non bastasse, i lunghi tempi nella consegna della sanzione rendeva impossibile, da un punto di vista fattuale, risalire all’esatta identità dell’automobilista. Se esiste cioè un obbligo di collaborare in capo al cittadino, non sussisterebbe però un dovere di ricordare. Questo, perlomeno, quando le circostanze suggeriscono la materiale impossibilità nel farlo.

Questo principio sembra sancire la validità di cause di giustificazioni che prescindono dalla volontà del cittadino. Ovviamente questa valutazione non può essere realizzata precedentemente ed astrattamente da una norma del Codice della Strada. Ma deve essere compiuta dal giudice valutando la situazione per come si sviluppa concretamente.

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