Con la Legge di Bilancio del 2022 sono stati riformati gli ammortizzatori sociali, disciplinati dal D.lgs 148/2015. I Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 26 del Decreto in questione vengono estesi anche ai datori di lavoro che hanno un solo dipendente. La Circolare INPS 18 del 1 febbraio 2022 ha illustrato tutte le novità in tema di ammortizzatori sociali previsti in caso di rapporto di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Sostegni ter.
L’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali è prevista per assicurare un tutela concreta dei lavoratori. Questo in caso di riduzione o sospensione del lavoro per cause previste dalla normativa di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria. L’istituzione di questi Fondi è obbligatoria in tutti i settori che non sono coperti dalla specifica normativa di integrazione salariale.
L’INPS riconosce fino a 1.222 euro di integrazione salariale a questa categoria di lavoratori
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Per istituire questi Fondi, le organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio nazionale, stipulano degli appositi accordi. Questi accordi collettivi e questi contratti collettivi, che possono essere anche intersettoriali, mirano a costituire i Fondi di solidarietà bilaterali. Grazie allo specifico accordo raggiunto con decreto del Ministro del Lavoro e dell’Economia, è presente un Fondo presso l’INPS.
Con la circolare 29/2022 emanata il 21 febbraio l’INPS fornisce chiarimenti proprio sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Il Fondo ha iniziato la sua attività nel marzo 2021 e ora si sta adeguando alle novità della Legge di Bilancio e al Decreto Sostegni ter. Il Fondo ora tutela anche nel caso in cui il datore di lavoro di attività professionale abbia un solo dipendente (prima ne erano necessari almeno tre). È prevista una tutela di sostegno al reddito, come detto, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per i casi in cui si abbia diritto alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
I casi in cui spetta
L’accesso al fondo è previsto per tutti i lavoratori dipendenti (non i dirigenti), assunti con qualunque tipo di contratto. Sono necessari, però, almeno 90 giorni di lavoro effettivamente prestati. Il lavoratore, poi, non può svolgere altri lavori subordinati e deve intraprendere un percorso di riqualificazione. I casi in cui spetta l’assegno di integrazione salariale sono gli stessi della Cassa integrazione. In particolare, contratti di solidarietà, crisi aziendale, una nuova organizzazione dell’azienda, situazioni transitorie del mercato. Anche situazioni di crisi aziendale dovuta ad eventi transitori di cui l’azienda non è responsabile.
Riguardo l’entità dell’assegno, l’INPS riconosce fino a 1.222 euro al lavoratore beneficiario. Questa somma corrisponde al massimo all’80% del salario globale che l’interessato avrebbe percepito qualora avesse lavorato tutte le ore previste dal contratto. La durata massima è di 52 settimane quando la richiesta sia basata sulle causali ordinarie. Per le causali straordinarie è previsto un ulteriore aumento. Non si possono comunque superare i 24 mesi nell’ambito di 5 anni.