L’INPS con il messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, illustra le istruzioni operative scaturenti da un’importante sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 2021. In particolare la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art.2 comma 58, primo periodo, della Legge n.92/2012. Quest’ultima infatti prevedeva, nel caso di sentenza di condanna per determinati reati, la revoca dell’indennità di disoccupazione, assegno o pensione sociale e d’invalidità civile. In particolare la revoca delle predette indennità si poneva come sanzione accessoria alla condanna per i seguenti reati:
- associazione con finalità di terrorismo (art.270 bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o eversione (280 c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo (289 bis c.p.);
- associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.);
- scambio elettorale-mafioso (416 ter c.p.);
- strage (422 c.p.).
Inoltre, prevedeva, al successivo comma 61 la revoca dell’indennità anche nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i suddetti reati. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità anche del comma 61.
L’INPS pagherà anche gli arretrati delle pensioni d’invalidità e dell’assegno sociale oltre alla NASPI a questi esclusi che presentano semplice domanda
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La motivazione della Corte si fonda sui pregiudizi che la revoca determina sul diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere. Un diritto che deve essere garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Tale revoca può comportare infatti il rischio che il condannato, non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
La sentenza della Corte Costituzionale ha effetti retroattivi. Pertanto l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali ai soggetti che stanno scontando il regime alternativo della detenzione in carcere. Anche se siano stati condannati con sentenza passata in giudicato.
Esempi di misure alternative alla detenzione in carcere
Tra le misure alternative alla detenzione in carcere, a titolo indicativo, possono elencarsi anche:
- le misure alternative alla detenzione nei confronti di soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria;
- l’affidamento in prova al servizio sociale;
- detenzione domiciliare;
- detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi, ovvero nel caso di genitori con figli minori al fine di tutela di questi ultimi;
- liberazione anticipata prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario;
- misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.
Pertanto le indennità revocate come la NASPI/DISCOLL, su istanza di parte potranno essere ripristinate con erogazione dalla data della revoca. Le domande di NASPI/DISCOLL in precedenza respinte per effetto della sanzione accessoria, possono, su istanza di parte essere riesaminate e accolte. Lo stesso vale per i titolari di pensione e assegno sociale e d’invalidità civile, che potranno ripristinarsi su domanda dell’interessato.
Gli interessati dovranno allegare il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti in cui è cominciata la misura alternativa alla detenzione in carcere.
Pertanto l’INPS pagherà anche gli arretrati delle suddette indennità a partire dalla data della revoca o dal momento in cui la pena viene scontata.
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