L’emergenza epidemiologica ha messo in crisi non solo le imprese ma anche tante famiglie che improvvisamente hanno dovuto sospendere o interrompere le proprie attività. Per questo il Governo nel pieno della crisi e fino ad oggi ha previsto diverse agevolazioni e forme di sostegno. Si pensi all’istituzione dell’assegno unico per sostenere la genitorialità o i diversi Bonus previsti per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori. Tra queste ha previsto anche un Bonus per genitori separati e divorziati con il Decreto-Legge n.41/21.
Ma solo in data 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto attuativo che definisce criteri e modalità per l’erogazione. Tale Bonus infatti prevede contributi a favore dei genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento. Con la pubblicazione del decreto attuativo finalmente questi genitori separati potranno avere contributi fino ad 800 euro per un massimo di 12 mensilità. Infatti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è uno degli ultimi passaggi necessari per dare il via all’erogazione del Bonus.
L’INPS pagherà 800 euro per 12 mesi ai genitori separati o divorziati
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Il Bonus spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, maggiorenni con handicap grave e conviventi. In particolare per il genitore che non abbia ricevuto del tutto o parzialmente l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro coniuge/convivente che vi era tenuto. Si richiede che i motivi d’inadempienza siano causati dall’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica che ha determinato la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In particolare tale situazione dovrà decorrere dall’8 marzo 2020 e avere una durata minima di 90 giorni. O dovrà trattarsi di una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Pertanto il contributo sarà erogato:
- a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni con handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
- l’andicap è considerato grave ai sensi dell’art. 3, co.3 L.104/92;
- il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento dovrà risultare inferiore o uguale ad euro 8.174,00.
A quanto ammonta il contributo e come avverrà l’erogazione
Il contributo spetterà ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto parzialmente. In particolare nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data in cui è cessato lo stato d’emergenza. Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione in misura pari all’importo dell’assegno di mantenimento non versato di cui è titolare il richiedente. Ad ogni modo il contributo potrà essere fino alla concorrenza di 800 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità. Dovranno comunque tenersi in considerazione, ai fini dell’erogazione, le disponibilità del fondo rispetto ai beneficiari. Il contributo infatti sarà corrisposto fino ad esaurimento delle risorse del Fondo.
Come presentare l’istanza
Il soggetto interessato potrà inviare domanda di accesso al Fondo mediante l’avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia sul sito http://www.famiglia.gov.it. L’istanza dovrà contenere a pena d’inammissibilità:
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022. Nonché l’importo non versato da parte dell’obbligato nel predetto periodo;
- indicare se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e se esiste l’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente;
- il reddito percepito nel corso dell’anno in cui non è stato corrisposto l’assegno di mantenimento. Per quanto riguarda i contributi da erogare dal 1°gennaio 2022 al 31 marzo 2022, bisognerà indicare il reddito 2021;
- l’attestazione del nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica che ha determinato la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC dove l’interessato desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla pratica.
All’istanza andranno allegate a pena d’inammissibilità:
- copia del documento d’identità del richiedente;
- copia del titolo dove risulti l’obbligo dell’assegno di mantenimento.
Infine la firma in calce è esente dall’autentica. Ovviamente poi il Dipartimento verificherà la veridicità dei presupposti e consulterà l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento della situazione reddituale. Nonché gli uffici giudiziari ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto. In questo modo pertanto l’INPS pagherà 800 euro per 12 mesi a questi genitori separati o divorziati.