Come sappiamo, il Bonus bebè è stato sostituito dall’Assegno Unico Familiare, che ha soppiantato tutte le misure a favore della famiglia. Tuttavia, ci sono ancora dei casi in cui si può richiedere. Essendo questo un momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina è bene capire come muoversi. In particolare, occorre sapere in quali casi si può ancora accedere al trattamento in discorso e a quali condizioni. Ebbene, anzitutto, esso può essere richiesto, anche dopo il 1° gennaio 2022, purché per figli nati entro detta data. Invece, per quelli nati dopo, l’unica misura conseguibile sarà l’Assegno Unico.
Dunque, se ricorre ancora la condizione temporale per l’accesso alla vecchia misura, vediamo quali sono le ulteriori condizioni necessarie per ottenerla. Anzitutto, il Bonus bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie nelle quali, negli ultimi 12 mesi, siano occorsi i seguenti eventi. Essi sono alternativamente: la nascita di un figlio, l’adozione o l’affido pre-adottivo. Quindi, l’INPS paga ancora fino a 1.920 euro annui per il primo figlio e a 2.304 euro per il secondo, alle seguenti condizioni. Vediamo quali.
Gli importi del Bonus
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Il Bonus in discorso, a partire dal 2020, è diventato universalmente accessibile, quindi ottenibile a prescindere dal valore dell’ISEE. Quest’ultimo, infatti, inciderà non già sull’assegnazione della misura in sé, bensì sull’importo assegnabile. Questo, naturalmente, sarà maggiore quanto più basso è il valore dell’ISEE. Inoltre, per ogni figlio successivo al primo, aumenterà del 20%. Quindi:
1) in caso di ISEE fino a 7.000 euro, l’importo per il primo figlio, è di euro 160, mensili, pari a 1.920 euro annui. Dal secondo figlio in poi, la somma arriva a 192 euro al mese e cioè a 2.304 euro annui.
2) In caso di ISEE che va dai 7.001 ai 40.000 euro, l’importo per il primo figlio è di 120 euro al mese, quindi: 1.440 euro all’anno. Dal secondo figlio in poi, l’importo è pari a 144 euro al mese, cioè 1.728 euro annui. Infine, in caso di ISEE superiore a 40.000 euro, l’importo per il primo figlio, sarà di 80 euro al mese, ammontanti a 960 euro annui. Invece, dal secondo figlio in poi, abbiamo: 96 euro al mese, che sono: 1.152 euro annui.
L’INPS paga fino a 1.920 euro annui per il primo figlio e a 2.304 euro per il secondo, alle seguenti condizioni
Il Bonus deve essere richiesto entro i 12 mesi dalla nascita, adozione o affido pre-adottivo del figlio. Tuttavia, ci sono delle differenze, a seconda del momento di presentazione della domanda. In particolare, se essa è presentata entro 90 giorni dalla nascita o adozione, l’assegno spetta a partire da quel momento. Se, invece, viene presentata oltre i 90 giorni, il pagamento decorre dal mese di presentazione della domanda e si perdono le mensilità precedenti.
Inoltre, il suo pagamento viene disposto dal’INPS mensilmente ed è sempre relativo al mese precedente. In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è pari a 12 mensilità in tutto. In più, se nelle more, scade la dichiarazione ISEE, entro il 31 gennaio, bisognerà richiederne il rinnovo. Invece, in carenza, il Bonus verrà corrisposto nella misura minima.
Come richiederlo
I requisiti per l’accesso al Bonus sono i seguenti:
1) parto, adozione o affido pre-adottivo;
2) cittadinanza italiana, permesso di soggiorno o carta di soggiorno per almeno uno dei due genitori;
3) residenza in Italia;
4) convivenza con il figlio, cioè figlio e genitore devono avere dimora abituale nello stesso Comune. La domanda può essere fatta in maniera semplice e veloce, seguendo questi passaggi.
1) andare sul sito dell’INPS e registrarsi, inserendo i dati richiesti per il Bonus;
2) avviare la richiesta on line sulla piattaforma dedicata;
3) gestire la pratica, andando su “Prestazioni Richieste”, dove si possono caricare informazioni, documenti e firmare i moduli con un semplice click. I documenti necessari sono i seguenti:
1) documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (o eventuale permesso di soggiorno);
2) certificato di nascita e codice fiscale del minore;
3) eventuale Attestazione ISEE 2022, dove sia contemplata anche la presenza del minore o in caso di affido pre-adottivo o adozione, la relativa sentenza;
4) metodo di accredito: IBAN del richiedente, oppure bonifico domiciliato.
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