L’emergenza epidemiologica ha messo in ginocchio tantissime categorie di lavoratori e conseguentemente numerose famiglie. Proprio per questo il Governo ha previsto varie forme di tutela e di sostegno per le categorie di lavoratori che maggiormente hanno risentito della crisi. Tra queste la Legge di Bilancio n.178/2020 ha previsto un trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori marittimi previsti dall’art. 115 del Codice della Navigazione. Pertanto l’INPS con la circolare n.173 del 19 novembre 2021 ha fornito le istruzioni attuative per accedere al relativo beneficio.
Infatti, l’INPS paga 3.600 euro a questi lavoratori con una semplice domanda in scadenza. Tuttavia il documento INPS, per adesso detta le istruzioni operative solo per alcune delle categorie previste dal suddetto articolo. In particolare a favore dei soli soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi. Mentre per gli altri lavoratori si dovrà attendere una successiva circolare.
L’INPS paga 3.600 euro a questi lavoratori con una semplice domanda in scadenza
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Questi lavoratori potranno accedere al trattamento di sostegno previsto dalla Legge di Bilancio qualora:
- la riduzione del reddito derivi da eventi riconducibili al COVID-19;
- la riduzione del reddito del primo semestre 2021 risulti almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre del 2019.
Il trattamento di sostegno al reddito è pari a 40 euro netti al giorno per un massimo di 90 giorni.
Esso è concesso per il periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per poter accedere al predetto trattamento, i lavoratori dovranno presentare la domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2021.
Come presentare la domanda
I lavoratori interessati potranno presentare la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica mediante i canali messi a diposizione dall’INPS per i cittadini e i Patronati.
Inoltre gli interessati dovranno essere muniti di SPID di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica 3.0 o Carta Nazionale dei servizi.
In alternativa i beneficiari potranno utilizzare il servizio di Contact Center, chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o mobile al numero 06164164.
Infine l’INPS evidenzia che il trattamento in esame non è compatibile con altre prestazioni, rientranti nello stesso periodo. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, la Cassa integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Inoltre la misura è incompatibile con le pensioni dirette a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive o esonerative della stessa.
Approfondimento
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