Arrivati vicini al pensionamento i lavoratori, impazienti, si apprestano a presentare l’apposita domanda per la quiescenza. Alcuni decidono di procedere in autonomia, compilando da soli la domanda. Non si tratta di un procedimento difficile ma è sicuramente abbastanza lungo e necessita di conoscere quali dati inserire. Per richiedere tutto quello che spetta, quindi, è necessario spuntare determinate caselle nella domanda stessa.
Ma non basta presentare solo la domanda di pensione. Per avere diritto al pagamento dell’assegno mensile, infatti, il lavoratore dipendente deve anche cessare l’attività. E per farlo deve presentare al proprio datore di lavoro le dimissioni con il giusto preavviso. Nel comparto pubblico e nel particolare nella scuola, i dipendenti devono presentare le dimissioni con un corposo anticipo. L’INPS non pagherà la pensione a chi commette, anche involontariamente, questo grossolano errore.
La domanda di cessazione dal servizio nella scuola
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Il comparto scuola per quel che riguarda la pensione ha regole molto particolari. A differenza di tutti gli altri lavoratori, infatti, docenti e personale ATA non possono andare in pensione quando desiderano. E, nella maggior parte dei casi, neanche appena compiuti i 67 anni. In questo comparto particolare del pubblico impiego, infatti, esiste una sola finestra di uscita l’anno.
I dipendenti della scuola possono accedere alla pensione solo il 1 settembre di ogni anno. E questo indipendentemente da quando si raggiungono i requisiti per l’accesso nel corso dello stesso anno. La scelta in questione ha lo scopo di garantire sempre e comunque la continuità didattica. Nessun insegnante, a meno che non vi siano ragioni gravi, abbandona il servizio in corso di anno scolastico.
L’INPS non pagherà la pensione a chi commette questo imperdonabile errore e non rimedia presentando questa domanda
Un’altra particolarità del comparto scuola è la domanda di cessazione dal servizio. Le cosiddette dimissioni che vanno presentata alla propria amministrazione. Per pensionarsi il 1 settembre il dipendente deve presentare la domanda di cessazione verso la fine dell’anno precedente. A stabilire la data entro la quale presentare la domanda è il MIUR annualmente con apposita circolare. Per i pensionamenti 2022, infatti, la domanda andava presentata entro ottobre 2021. Per i pensionamenti 2023 sarà necessario attendere la fine di quest’anno. Ma è bene prendere in considerazione anche le novità che dal prossimo anno potrebbero esserci.
La cosa che però va ricordata assolutamente è che la domanda di cessazione dal servizio non da diritto in automatico alla pensione. Chi presenta domanda di cessazione ma non presenta domanda di pensione all’INPS, si troverà il 1 settembre senza lavoro e senza pensione. L’INPS, infatti, paga la pensione solo quando il lavoratore la richiede espressamente. E se il lavoratore presenta solo domanda di cessazione dal servizio, di fatto, sta presentando soltanto le proprie dimissioni. E questo non gli darà diritto a nessuna pensione.
Di fatto le due domande possono essere presentate anche contestualmente. Ma c’è da dire che la domanda di pensione vera e propria si può presentare anche in un secondo tempo, senza incorrere in ritardi nella liquidazione delle somme. È consigliabile, in ogni caso, presentarla non oltre il 28 febbraio dell’anno di pensionamento. Questo per fare in modo che ci siano almeno 6 mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la decorrenza del trattamento.
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