L’INPS non effettua tagli agli assegni delle pensioni di reversibilità in questi casi

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I familiari superstiti che ricevono la pensione di reversibilità possono godere di tale beneficio esclusivamente se rientrano in alcuni requisiti. Tra le principali condizioni di ammissibilità nella rosa dei beneficiari, si prevede che questi risultino: a carico del defunto al momento della morte del de cuius e che non producano redditi oltre alcune soglie. A quest’ultima condizione possono corrispondere dei tagli progressivi fino all’annullamento del diritto in talune circostanze. Alle riduzioni o all’eventuale perdita del sussidio, esistono anche delle condizioni che congelano il diritto senza patire importi mensili inferiori. Difatti l’INPS non effettua tagli agli assegni delle pensioni di reversibilità in questi casi che ci apprestiamo ad analizzare di seguito.

Quali situazioni di vita determinano un blocco alle riduzioni della pensione di reversibilità INPS

Le ragioni che inducono l’Istituto di Previdenza Sociale a ridurre la quota mensile di pensione di reversibilità sono differenti. Esistono infatti delle situazioni in cui i familiari beneficiari si ritrovano con assegni del tutto dimezzati come è possibile leggere nell’approfondimento qui. In altre circostanze, invece, la normativa riserva una forma di tutela ai familiari prevedendo un congelamento del diritto senza abbassamenti degli importi. È il caso, ad esempio, di quelle famiglie nelle quali sono presenti figli minori, oppure studenti fino a 26 anni o persone inabili. L’INPS non effettua tagli agli assegni delle pensioni di reversibilità in questi casi.

Come funziona per i trattamenti previdenziali in essere alla data del 1° settembre 1995

Altre circostanze che dettano il divieto a riduzioni sono quelle in cui la provvidenza risulta attiva da una data precedente il 1° settembre 1995. A queste pensioni di reversibilità, o indirette, tuttavia si applica il cosiddetto “blocco dell’importo”. In buona sostanza, se da una parte possono avvantaggiarsi di una non applicazione delle riduzioni, dall’altra non possono godere di adeguamenti per miglioramenti.

Ciò avviene fino a quando non si attua un pieno riassorbimento della quota di differenza. Secondo quanto stabilisce la Legge n. 335/1995: si escludono dalle riduzioni per cumulo con redditi differenti quei trattamenti pensionistici che risultano in essere già al 1° settembre 1995. Questi particolari beneficiari della reversibilità in pratica non subiscono delle riduzioni. Tuttavia, laddove siano presenti dei redditi che superano i limiti di Legge, essi non incassano la quota di aumento annuale. Questo significa che alla pensione di reversibilità non si applicano le rivalutazioni che potrebbero portare ad una quota maggiorata. Ciò avviene fino a riassorbimento della somma a debito. L’INPS non effettua tagli agli assegni delle pensioni di reversibilità in questi casi e alle condizioni che abbiamo qui descritto.

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