Il Decreto Legislativo 148 del 2015 ha introdotto i Fondi di solidarietà. Questi forniscono strumenti di sostegno al reddito ai lavoratori nel caso di sospensione o interruzione della loro attività lavorativa. Questo quando si tratti di lavoratori non appartenenti a settori già tutelati dalla disciplina dell’integrazione salariale.
Come già visto, dal 1 gennaio 2022 anche i datori di lavoro che hanno un unico dipendente, e non più minimo cinque, rientrano nei Fondi di solidarietà. Con la circolare 37 del 2022 l’INPS chiarisce che ci sono novità per il Fondo di solidarietà bilaterale per i dipendenti nel settore dei servizi ambientali.
La Circolare
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L’INPS intanto spiega che l’intervento di questo Fondo riguarda il personale dipendente compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Esclude, invece i dirigenti e i datori di lavoro con più di cinque dipendenti. Non è necessaria alcuna anzianità aziendale per accedere al fondo. L’INPS concede questo assegno ordinario tramite il Fondo ai lavoratori sopra citati provvedendo ad una serie di prestazioni.
Intanto fornisce l’assegno di integrazione salariale per i lavoratori che vedano una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea dell’attività. Si prevedono prestazioni integrative, per importo o durata, rispetto alla NASPI. L’INPS concede anche assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro per i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento. Interessante la previsione per cui possono essere stipulate apposite convenzioni, anche con Fondi interprofessionali, per sviluppare programmi di riqualificazione professionale.
L’INPS concede questo assegno ordinario, a titolo di cassa integrazione e NASPI, anche questa categoria di lavoratori
Il Comitato di amministrazione del Fondo esamina le domande presentate per l’accesso, in ordine cronologico. Le prestazioni ricordate verranno erogate nei limiti di risorse disponibili anche per assicurare il pareggio di bilancio. Quanto al finanziamento del Fondo si chiederà ai datori di lavoro un contributo ordinario. Questo si calcola partendo dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In particolare, equivale allo 0,65 in caso si abbiano più di 15 dipendenti, mentre corrisponde allo 0,45% quando i dipendenti siano tra 5 e 15. A questo si aggiunge un contributo di 10 euro al mese per 12 mesi per ogni dipendente a tempo indeterminato.
A ciò si somma anche un contributo del 1,5% della retribuzione dei lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione del salario. Un altro contributo equivale al 3% della retribuzione del lavoratore in NASPI per la durata della prestazione sociale. E infine, un contributo per il finanziamento dell’assegno straordinario. Per accedere alle prestazioni l’INPS richiede di presentare l’apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o interruzione dell’attività. E non oltre 15 giorni dall’inizio di questa. La domanda va inoltrata telematicamente alla sede dell’INPS territorialmente competente.