Il nostro legislatore in virtù della crisi epidemiologica che ha messo in ginocchio tanti lavoratori e famiglie ha previsto varie misure per il loro sostegno. Tra queste, oltre a vari Bonus e agevolazioni fiscali rientra la Cassa Integrazione Covid 19. La legge n. 215/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale da pochissimo ha introdotto nuove disposizioni riguardanti i termini procedurali dei trattamenti d’integrazione salariale di tipo emergenziale.
In particolare si dispone un differimento dei termini di scadenza previsti dei trattamenti relativi all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Inoltre, si garantisce la copertura dei relativi oneri finanziari.
L’INPS avverte che deve arrivare entro fine anno la domanda per questa importante agevolazione. L’art. 11-bis della suddetta legge, infatti, differisce al 31 dicembre i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti d’integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica. Nonché i termini per trasmettere i dati necessari al pagamento, saldo o conguaglio degli stessi scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Pertanto, l’INPS con il messaggio n.4580 del 21 dicembre 2021 fornisce le istruzioni operative da seguire.
L’INPS avverte che deve arrivare entro fine anno la domanda per questa importante agevolazione
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Si prorogano al 31 dicembre 2021 le domande inerenti alla Cassa Integrazione, Assegno Ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo d’integrazione salariale, nonché le domande di Cassa Integrazione speciale operai agricoli.
Potranno beneficiarne i lavoratori che presentano la domanda pei i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da dicembre 2020 fino ad agosto 2021. Inoltre, beneficiano di tale periodo anche i termini per le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento, conguaglio e saldo dei trattamenti connessi al Covid 19, ovvero quelli scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Pertanto, i datori di lavoro che per i suddetti periodi non avessero inoltrato le istanze per l’accesso ai trattamenti potranno inviarle entro il 31 dicembre. Nell’inoltrare la domanda i datori di lavoro dovranno inserire le causali relative all’emergenza da Covid 19.
Mentre per quanto riguarda le domande inviate ma respinte perché fuori termini, non sarà necessario riproporre nuovamente l’istanza. Ovviamente, le domande dovranno ricadere sempre nel periodo in cui opera la proroga, ovvero dal 31 gennaio al 30 settembre 2021. Mentre per le domande accolte parzialmente per i periodi non rientranti nella decadenza, i datori, per l’accoglimento dei periodi rientranti nel differimento, dovranno ripresentare l’istanza.
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