Aumenta sempre di più l’attenzione del nostro legislatore verso le famiglie e la genitorialità. Infatti, sono numerose le misure adottate per sostenere i genitori nella crescita dei figli.
Si pensi alla recente istituzione dell’Assegno Unico, ovvero un sostegno economico per le famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino ai 21 anni. Mentre è senza limiti d’età per i figli disabili, per i quali recentemente è stato previsto l’aumento dell’importo limitatamente all’anno 2022.
Inoltre, recentemente il D. Lgs. n.105/22 ha previsto nuove disposizioni volte a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori. Nonché finalizzate a ottenere una parità di genere in ambito lavorativo e familiare e una condivisione delle responsabilità di cura tra i due genitori.
In particolare il Decreto ha apportato importanti modifiche al D.Lgs.n.151/2001, T.U., in materia di congedo di maternità, paternità, parentali e di riposi, permessi e congedi. Oltre a prevedere novità per il congedo di paternità obbligatorio, il Decreto ha novellato anche il congedo parentale. Pertanto con la circolare n.122/22, l’INPS annuncia tutte le novità riguardanti tale importante misura.
Il congedo parentale
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Il Decreto innanzitutto ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 a 9 mesi. Inoltre, ha aumentato il periodo di tempo in cui si può fruire del congedo parentale indennizzato portandolo dai 6 anni di vita del figlio a 12 anni.
Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo indennizzato che non possono trasferirsi all’altro genitore. I genitori hanno poi diritto a fruire in alternativa tra loro di un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi. Tali periodi possono utilizzarsi in maniera ripartita da entrambi i genitori.
Il nuovo Decreto ha aumentato anche la tutela del genitore solo, portando il congedo parentale da 10 mesi ad 11 mesi. Di questi mesi, 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Gli altri due mesi sono indennizzabili solo qualora il genitore solo abbia un reddito inferiore alla soglia determinata dal D.Lgs n.151/01.
L’INPS annuncia tutte le novità previste dal Decreto
Qualora venga disposto l’affidamento esclusivo a un solo genitore, a quest’ultimo spetterà in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia. Pertanto, l’altro genitore perderà il diritto al congedo non ancora utilizzato e il Pubblico Ministero trasmetterà all’INPS il provvedimento di affidamento.
Si è considerati “genitore solo” in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore. Nonché in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore.
Il congedo parentale spetta anche ai padri lavoratori autonomi
Il D.Lgs n.105/22 riconosce per la prima volta il diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi. Pertanto si avrà il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori da fruire entro il primo anno di vita del bambino. Nonché entro l’anno dall’ingresso del minore nella famiglia in caso di affidamento o adozione.
Si può fruire del congedo parentale, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità, mentre per il padre dalla nascita del figlio. Nonché dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Pertanto, per ogni bambino il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
Esattamente come accade per le lavoratrici autonome, anche per il papà l’indennità di congedo parentale, pari al 30°% della retribuzione, è subordinata all’astensione dal lavoro.
Infine, il congedo parentale del papà è compatibile sia con la fruizione contemporanea dei periodi indennizzabili di maternità della madre sia col suo congedo parentale.
L’INPS annuncia tutte le novità del congedo parentale, dunque, ottenere una parità di genere anche per quanto riguarda la famiglia.