Al fine di tutelare maggiormente le madri lavoratrici e di contrastare l’aumento dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali l’INPS introduce un’importante novità in materia di maternità. In particolare per quanto concerne l’istanza di flessibilità del congedo di maternità volta a consentire alla lavoratrice di proseguire l’attività fino all’ottavo mese di gravidanza.
Grazie a tale possibilità la madre lavoratrice può prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto. In particolare, per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo mese. Con la circolare n.106/2022 l’INPS annuncia le novità relative alla documentazione medica necessaria per la domanda di flessibilità del congedo di maternità.
Cosa consente la flessibilità del congedo
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Prevista dall’art. 20 del D. Lgs. n.151/2001, la flessibilità consente alle madri lavoratrici di avere più tempo per la cura dei figli dopo il parto. Le lavoratrici dipendenti devono acquisire durante il settimo mese di gravidanza le certificazioni mediche attestanti che l’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute.
Pertanto, prima dell’inizio dell’ottavo mese si dovrà attestare che la prosecuzione dell’attività durante l’ottavo mese non pregiudica la salute della gestante e del nascituro. L’art.20 del suddetto Decreto prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico convenzionato o aziendale.
Acquisita la certificazione, le lavoratrici dovranno presentarla al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché quest’ultimo possa consentire legittimamente la prosecuzione dell’attività. Ciò in deroga al divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto.
L’INPS annuncia le novità per la domanda di flessibilità del congedo maternità
Con la circolare l’INPS informa che la certificazione suddetta non dovrà più essere prodotta all’INPS. Ma sarà sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità e indicarne il numero dei giorni.
Inoltre, non bisognerà più produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro sulla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. Restano valide le altre modalità stabilite dalla Legge per esercitare la flessibilità. Pertanto, le lavoratrici continueranno a presentare l’istanza telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando di volerne fruire esclusivamente dopo il parto.
Dovranno indicare se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto o fino alla data del parto senza allegare attestazioni mediche. Pertanto, le lavoratrici non sono più tenute a inviare all’INPS a mezzo racc.ta A/R la documentazione sanitaria che dovrà trasmettersi esclusivamente al datore di lavoro.
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