Il titolare dell’assegno di accompagnamento deve dimostrare periodicamente il possesso dei requisiti per il diritto al sussidio? In tal caso, con quale frequenza avviene tale verifica e come si svolge? Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa chiariscono gli aspetti relativi all’agevolazione e i criteri che consentono di mantenere intatto il diritto al sussidio.
Che cos’è e a quanto ammonta nel 2021
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L’indennità di accompagnamento INPS è soggetta a revisione? L’indennità di accompagnamento è una prestazione di tipo economico che l’INPS riconosce in alcuni casi di grave handicap. Tale sussidio segue quanto disciplina l’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 secondo il quale il soggetto necessita di una assistenza continuativa in talune circostanze. Nello specifico, tale assistenza si rende necessaria laddove la persona risulti impossibilitata a svolgere atti di vita quotidiana o di deambulazione.
Per l’anno 2021 l’ammontare dell’assegno di accompagnamento corrisponde a 522,10 euro mensili. Ricordiamo che, a differenza di altri sussidi economici per invalidità, l’indennità di accompagnamento non risente di limiti di reddito per la richiesta. La condizione sanitaria per la quale si richiede il sussidio può essere temporanea oppure permanente e irreversibile. Questo è un dato importante in quanto dispone orientamenti legislativi differenti circa la visita di revisione a cui chiama l’INPS.
L’indennità di accompagnamento INPS è soggetta a revisione?
Come molti sapranno, le visite di revisione INPS sono connesse all’accertamento della condizione sanitaria per la quale si riceve un sussidio. È fino al momento di tale visita che le persone invalide civili o con handicap conservano i diritti acquisiti in materia di prestazioni. Questo è quanto stabilisce l’art. n. 25 della Legge n. 114/2014. Nella generalità dei casi, l’INPS può disporre le procedure di revisione quando è presente una diagnosi provvisoria o il soggetto è in età evolutiva. Questo significa che laddove si presenti una condizione temporanea e variabile nel corso del tempo, è lecito che l’INPS invii una richiesta di revisione. In ragione della Legge 114/2014, l’esonero alla visita di revisione si concede esclusivamente a quelle patologie che individua il decreto ministeriale del 2 agosto 2007. Ciò in linea con quanto rimarca l’art. 80 del D.L. n. 112/2008.
Questo significa che l’indennità di accompagnamento non determina automaticamente l’esonero dalla visita di revisione laddove si associ a condizione temporanea. La mancata presentazione alla visita di revisione per le indennità INPS comporta la sospensione del sussidio stesso. Pertanto non è conveniente per il soggetto evitare di presentarsi al controllo medico di accertamento. Laddove ci si trovi in presenza di un malato grave, è possibile procedere con la richiesta di controllo a domicilio al fine di accertarne le condizioni. Da quanto analizzato, laddove non ci si trovi di fronte a patologie irreversibili, stabilizzate o ingravescenti, l’indennità di accompagnamento INPS è soggetta a revisione.
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